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Document 62012CC0195

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate l’8 maggio 2013.
Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contro Région wallonne.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio).
Direttiva 2004/8/CE – Ambito di applicazione – Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento – Articolo 7 – Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di “certificati verdi” agli impianti di cogenerazione – Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno – Principio d’uguaglianza e divieto di discriminazione – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C‑195/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:293

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate l’8 maggio 2013 ( 1 )

Causa C‑195/12

Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA

contro

Région wallonne

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]

«Ambiente — Politica energetica — Regimi di sostegno finanziario agli impianti di cogenerazione — Disparità di trattamento tra il legno e gli altri biocombustibili»

1. 

Per la prima volta la Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE ( 2 ).

2. 

La domanda di pronuncia pregiudiziale considerata concerne una controversia che oppone l’Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA ( 3 ) alla Région wallonne (Regione vallona).

3. 

L’IBV esercita un’attività principale di segheria e valorizza i rifiuti di legno derivanti da tale attività per garantirsi l’approvvigionamento energetico attraverso il suo impianto di cogenerazione (generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica). Ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/8, il Regno del Belgio ha optato, come regime di sostegno alla cogenerazione, per il meccanismo dei certificati verdi. Detti certificati sono concessi ai produttori di energia verde in base alle regole di attribuzione.

4. 

Nell’ambito della causa considerata, la Regione vallona non ha concesso all’IBV il sostegno supplementare dei doppi certificati verdi che essa riserva a determinati impianti, poiché quest’ultima non soddisfaceva le condizioni richieste per beneficiare di un siffatto sostegno, segnatamente, per quanto attiene all’oggetto della presente controversia, in considerazione del fatto che il suddetto sostegno opera soltanto per gli impianti che valorizzano biomasse diverse da quelle derivanti da legno e da rifiuti di legno.

5. 

In tale contesto la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) (Belgio) ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali. Essa chiede essenzialmente se l’articolo 7 della direttiva 2004/8 sui regimi di sostegno, letto eventualmente in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77/CE ( 4 ) e con l’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE ( 5 ), debba, alla luce in particolare del principio generale di uguaglianza, dell’articolo 6 TUE e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), essere interpretato nel senso che, da una parte, esso si applica ai soli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e, dall’altra, esso osta o consente una misura di sostegno regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dai benefici dei doppi certificati verdi gli impianti che valorizzano biomassa derivante da legno e/o da rifiuti di legno. Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte se la risposta a quest’ultima domanda differisca a seconda che l’impianto di cogenerazione si limiti a valorizzare legno o, invece, rifiuti di legno.

6. 

Nelle presenti conclusioni sosterrò che l’articolo 7 della direttiva 2004/8 deve essere interpretato nel senso che esso si applica a tutti gli impianti di cogenerazione e non soltanto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Indicherò poi perché, a mio avviso, alla luce del principio di parità di trattamento, detto articolo non osti a una misura di sostegno regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dai benefici dei doppi certificati verdi gli impianti che valorizzano biomassa derivante da legno, riservando al giudice nazionale di verificare, sulla base degli elementi di cui egli dispone, se detta misura sia idonea a conseguire l’obiettivo del mantenimento delle risorse di legno e della salvaguardia della filiera industriale del legno. Per contro, illustrerò le ragioni per cui, a mio avviso, detto articolo osti a una siffatta misura in relazione agli impianti di valorizzazione delle biomasse derivanti da rifiuti di legno.

I – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

1. La direttiva 2004/8

7.

I considerando da 24 a 26, 31 e 32 della direttiva 2004/8 così recitano:

«(24)

Il sostegno pubblico dovrebbe essere coerente con le disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale [ ( 6 )] (...)

(25)

I regimi di sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione dovrebbero incentrarsi principalmente sul sostegno alla cogenerazione basata su una domanda economicamente giustificabile di calore e raffreddamento.

(26)

Gli Stati membri applicano vari meccanismi di sostegno alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui (...) i certificati “verdi” (...)

(...)

(31)

Il rendimento e la sostenibilità complessivi della cogenerazione dipendono da molti fattori quali la tecnologia utilizzata, i tipi di combustibile, le curve di carico, la dimensione delle unità e le proprietà del calore. (...)

(32)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti nell’articolo 5 [TUE], i principi generali che forniscono un quadro per promuovere la cogenerazione nel mercato interno dell’energia dovrebbero essere fissati a livello comunitario, ma la realizzazione pratica dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, consentendo quindi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione. La presente direttiva si limita esclusivamente al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi e non va oltre quanto necessario a tal fine».

8.

L’articolo 1 della direttiva 2004/8 prevede quanto segue:

«La presente direttiva intende accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche».

9.

L’articolo 2 della suddetta direttiva prevede che essa si applichi alla cogenerazione come definita all’articolo 3 della citata direttiva e alle tecnologie di cogenerazione di cui all’allegato I della stessa.

10.

L’articolo 3 della direttiva 2004/8 definisce la cogenerazione come la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica, e la cogenerazione ad alto rendimento come la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III di detta direttiva. L’articolo in parola precisa che si applicano inoltre le pertinenti definizioni di cui alle direttive 2003/54/CE ( 7 ) e 2001/77.

11.

L’allegato III della direttiva 2004/8, intitolato «Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione», stabilisce che la cogenerazione ad alto rendimento deve rispondere ai seguenti criteri:

la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria (...) pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore,

la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro‑cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

12.

L’articolo 7 della suddetta direttiva, intitolato «Regimi di sostegno», è redatto come segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione – unità esistenti e future – sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale, come altre misure relative all’efficienza energetica.

2.   Fatti salvi gli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE], la Commissione valuta l’applicazione di meccanismi di sostegno usati negli Stati membri secondo i quali un produttore di cogenerazione riceve, in base ad una normativa emanata da autorità pubbliche, un sostegno diretto o indiretto, che potrebbe avere un effetto restrittivo sugli scambi.

La Commissione esamina se questi meccanismi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti nell’articolo [11 TFUE] e nell’articolo [191], paragrafo 1, [TFUE].

3.   Nella relazione di cui all’articolo 11 la Commissione presenta un’analisi ben documentata sull’esperienza maturata nell’applicazione e nella coesistenza dei diversi meccanismi di sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo‑efficacia, dei regimi di sostegno nel promuovere l’uso della cogenerazione ad alto rendimento conformemente ai potenziali nazionali di cui all’articolo 6. La relazione valuta inoltre in quale misura i regimi di sostegno hanno contribuito a creare condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione».

2. La direttiva 2001/77

13.

L’articolo 2 della direttiva 2001/77 enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“fonti energetiche rinnovabili”, le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

b)

“biomassa”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(...)».

14.

L’articolo 4 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Regimi di sostegno», stabilisce quanto segue:

«1.   Nel rispetto degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE], la Commissione valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli [11 TFUE] e [191 TFUE].

2.   La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull’esperienza maturata durante l’applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo‑efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

a)

contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;

b)

essere compatibile con i principi del mercato interno dell’elettricità;

c)

tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

d)

promuovere efficacemente l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;

e)

prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori».

3. Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per la tutela ambientale

15.

Per quanto attiene al sostegno pubblico, il considerando 24 della direttiva 2004/8 rimanda alle disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale che sono stati sostituiti, dal 2 aprile 2008, dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale ( 8 ).

16.

Il punto 112 della disciplina comunitaria prevede quanto segue:

17.

Il punto 70, paragrafo 11, di detta disciplina comunitaria definisce la cogenerazione ad alto rendimento nei seguenti termini, vale a dire come «la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8(…) e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8(…) [ ( 9 )]».

B – Diritto della Regione vallona

18.

La legge regionale del Parlamento regionale vallone del 12 aprile 2001 relativo all’organizzazione del mercato regionale dell’elettricità ( 10 ), come modificato dalla legge regionale del Parlamento regionale vallone del 4 ottobre 2007 ( 11 ), recepisce in parte le direttive 2001/77, 2003/54 e 2004/8.

19.

La legge regionale del 2001 enuncia, al suo articolo 37, che, «[p]er incoraggiare lo sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e/o di cogenerazione di qualità, il governo istituisce un sistema di certificati verdi».

20.

La gestione del suddetto meccanismo di sostegno è stata affidata alla Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE) (Commissione vallona per l’energia) (in prosieguo: la «CWaPE»). Da un punto di vista pratico, il sistema è il seguente. Il governo vallone fissa, per ogni anno, la quota di certificati verdi da applicare. I fornitori di elettricità e i gestori delle reti presentano detti certificati trimestralmente alla CWaPE a pena di sanzione pecuniaria (EUR 100 per certificato mancante). Detti certificati sono attribuiti trimestralmente dalla CWaPE a ogni produttore di elettricità verde in proporzione alla quantità netta di elettricità prodotta e in funzione, da una parte, del costo di produzione aggiuntivo stimato dell’impianto e, dall’altro, delle prestazioni ambientali (riduzione di biossido di carbonio) dell’impianto di cogenerazione misurate rispetto a produzioni di riferimento tradizionali. I certificati verdi sono poi venduti dai produttori ai fornitori o ai gestori di rete per permettere loro di adempiere l’obbligo di acquistare una certa quota.

21.

L’articolo 38 della legge regionale del 2001 stabilisce quanto segue:

«§ 1.   Previo parere della CWaPE, il governo stabilisce le condizioni di concessione e fissa le modalità e la procedura di concessione dei certificati verdi attribuiti all’elettricità verde prodotta nella Regione vallona nel rispetto delle disposizioni che seguono.

§ 2.   Viene attribuito un certificato verde per un numero di kWh prodotti corrispondenti a 1 MWh diviso per la percentuale di riduzione di biossido di carbonio.

La percentuale di riduzione di biossido di carbonio è determinata dividendo la riduzione di biossido di carbonio ottenuta dall’impianto considerato per le emissioni di biossido di carbonio di una filiera elettrica tradizionale le cui emissioni sono determinate e pubblicate annualmente dalla CWaPE. Il limite di detta percentuale di riduzione di biossido di carbonio è fissato a 1 per la produzione generata per impianto al di sopra di 5 MW. Al di sotto di detta soglia, esso è fissato a 2.

§ 3.   Tuttavia, quando un impianto che valorizza principalmente biomassa, ad eccezione del legno, proveniente da attività industriali svolte nel luogo ove si trova l’impianto di produzione, pone in essere un processo particolarmente innovativo e s’inserisce in una prospettiva di sviluppo sostenibile, il governo può, previo parere della CWaPE sul carattere particolarmente innovativo del procedimento impiegato, decidere di fissare a 2 il limite della percentuale di riduzione di biossido di carbonio per l’intera produzione dell’impianto risultante dalla somma delle potenze sviluppate su uno stesso sito di produzione, al di sotto di 20 MW.

(...)».

22.

L’articolo 57 della legge regionale del Parlamento regionale vallone del 17 luglio 2008 che modifica il decreto del 2001 relativo all’organizzazione del mercato regionale dell’elettricità ( 12 ) stabilisce che «[l]’articolo 38, [paragrafo] 3, della [legge regionale del 2001] è interpretato nel senso che l’esclusione degli impianti che valorizzano legno dal beneficio del regime da esso previsto si applica agli impianti che valorizzano, prima e/o dopo ogni tipo di trasformazione, tutte le materie lignocellulosiche derivanti dall’albero, da tutti i latifogli e da tutte le conifere senza eccezioni (compresi i boschi cedui a rotazione rapida o molto rapida)».

II – Il procedimento principale

23.

Il 23 giugno 2008 l’IBV ha chiesto la concessione dei doppi certificati verdi per il suo impianto a norma dell’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001 che, ricordo, riserva il sostegno supplementare dei detti doppi certificati verdi agli impianti che soddisfano tre condizioni, vale a dire essi devono valorizzare principalmente biomassa, ad eccezione del legno o dei rifiuti di legno, inserirsi in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed avere un carattere particolarmente innovativo.

24.

Con legge regionale del 18 giugno 2009, il governo vallone ha constatato che l’IBV non soddisfaceva nessuna delle tre condizioni richieste per beneficiare di un tale sostegno.

25.

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato), adito dall’IBV con un ricorso volto all’annullamento di detta legge, ha ritenuto che essa soddisfacesse le due ultime condizioni. Nutrendo dubbi in merito alla legittimità costituzionale del meccanismo di sostegno per quanto attiene alla prima condizione, esso ha deciso di sottoporre alla Cour constitutionnelle la questione che segue:

III – Le questioni pregiudiziali

26.

A seguito della questione presentatale dal Conseil d’État, la Cour constitutionnelle, prima di decidere la causa nel merito, sottopone a sua volta alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 7 della direttiva 2004/8(...), eventualmente in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77(...) e con l’articolo 22 della direttiva 2009/28(...), debba essere interpretato, alla luce del principio generale di uguaglianza, dell’articolo 6 [TUE] e degli articoli 20 e 21 della Carta (...), nel senso che:

a)

si applica ai soli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’allegato III della direttiva [2004/8];

b)

impone, consente o vieta che una misura di sostegno, come quella contenuta nell’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale [del 2001], sia accessibile a tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente biomassa e che rispondono ai requisiti fissati da detto articolo, ad eccezione degli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente legno o rifiuti di legno.

2)

Se la risposta differisca a seconda che l’impianto di cogenerazione si limiti a valorizzare principalmente legno o, invece, rifiuti di legno».

IV – Analisi

A – Osservazioni preliminari

27.

La Cour constitutionnelle ci chiede di interpretare l’articolo 7 della direttiva 2004/8, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77 e con l’articolo 22 della direttiva 2009/28. Orbene, quest’ultima direttiva è entrata in vigore il 25 giugno 2009, vale a dire successivamente al decreto emanato dal governo vallone in base al quale l’IBV non soddisfaceva le condizioni richieste per poter beneficiare del meccanismo di sostegno previsto all’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001. Di conseguenza, essa non deve essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame delle questioni presentate alla Corte.

28.

Per quanto attiene alla disamina delle questioni pregiudiziali, esaminerò anzitutto il punto sub a) della prima questione e poi, in un secondo momento, il punto sub b) della prima questione unitamente alla seconda questione essendo queste ultime tra loro collegate.

B – Sulle questioni pregiudiziali

1. Sul punto sub a) della prima questione

29.

Con il punto sub a) della sua prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 7 della direttiva 2004/8, letto alla luce del principio di uguaglianza, debba essere interpretato nel senso che si applica soltanto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento come definiti all’allegato III di detta direttiva ( 13 ).

30.

Come sostenuto dall’IBV e dalla Commissione, ritengo che l’articolo 7 della direttiva 2004/8 si applichi a tutti gli impianti di cogenerazione e non soltanto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento come definiti all’allegato III della direttiva in parola.

31.

All’articolo 3 della suddetta direttiva il legislatore dell’Unione ha avuto cura di definire separatamente la «cogenerazione» e la «cogenerazione ad alto rendimento». Esso ha potuto così utilizzare l’uno oppure l’altro di detti termini per esigenze o finalità ben precise.

32.

Il testo dell’articolo 7 della direttiva 2004/8, relativo ai regimi di sostegno che vengono attuati dagli Stati membri, non specifica che detti regimi devono essere previsti soltanto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

33.

L’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce infatti che gli Stati membri devono assicurare che il sostegno alla cogenerazione ( 14 ), per le unità esistenti e future, sia basato sulla domanda di calore utile ( 15 ) e sui risparmi di energia primaria ( 16 ). Il legislatore dell’Unione impiega il termine «cogenerazione», non distingue tra unità piccole o di micro‑cogenerazione e non offre alcuna indicazione circa la quantità di risparmio di energia primaria.

34.

Allo stesso modo, a mio avviso, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/8 non reca maggiori indicazioni a tal riguardo.

35.

Il governo belga ritiene eppure che, visto l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/8, il suo considerando 24 e la disciplina comunitaria, sia evidente che il regime di sostegno favorisce soltanto gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

36.

Esso desume, infatti, dalle suddette disposizioni che la compatibilità delle misure di sostegno con le disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato e, quindi, l’ambito di applicazione dell’articolo 7 di detta direttiva sono collegati alla conformità degli impianti ai criteri della cogenerazione ad alto rendimento stabiliti all’allegato III della direttiva 2004/8. A suo avviso, ciò non integrerebbe una disparità di trattamento tra gli impianti di cogenerazione e gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in quanto sarebbero i principi che disciplinano gli aiuti di Stato a prevederlo ( 17 ).

37.

Non posso condividere la conclusione del governo belga.

38.

È vero che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/8 indica le disposizioni in materia di concorrenza che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. La norma di cui trattasi riguarda la valutazione da parte della Commissione dei meccanismi di sostegno attuati negli Stati membri. Nell’ambito di detta valutazione la Corte è chiamata a controllare, in particolare, se i meccanismi in parola rispettino le norme in materia di concorrenza. Siffatta valutazione è in effetti compiuta «[f]atti salvi gli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE]».

39.

Solo qualora il regime di sostegno integri un aiuto di Stato l’impianto di cogenerazione deve rispondere ai criteri di alto rendimento per essere compatibile con il mercato interno, in conformità dei punti 112 e 70, paragrafo 11, della disciplina comunitaria.

40.

Tuttavia, un regime di sostegno può sempre non integrare un aiuto di Stato ai sensi del Trattato FUE, nel qual caso esso può riguardare tutti gli impianti di cogenerazione.

41.

Non posso pertanto condividere le conclusioni del governo belga a detta del quale solo gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, come definita all’allegato III della direttiva 2004/8, possono beneficiare del regime di sostegno.

42.

L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/8 conferma d’altronde la mia analisi.

43.

Letta in combinato disposto con gli articoli 6, 10 e 11 della direttiva in parola, la suddetta disposizione riguarda la relazione della Commissione volta a valutare il successo dei regimi di sostegno nel promuovere l’uso della cogenerazione ad alto rendimento.

44.

In conformità degli articoli 6 e 10 di detta direttiva, gli Stati membri effettuano un’analisi del potenziale nazionale per l’attuazione della cogenerazione ad alto rendimento. Essi valutano i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento. Sulla base di detta analisi che è trasmessa alla Commissione, quest’ultima, in forza dell’articolo 11 della direttiva stessa, «esamina l’esperienza maturata nell’applicazione e nella coesistenza di differenti meccanismi di sostegno alla cogenerazione [ ( 18 )]».

45.

Nemmeno la lettura combinata dei suddetti articoli indica che solo gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento possono beneficiare dei regimi di sostegno. Lo scopo della direttiva 2004/8, enunciato al suo articolo 1, è certamente quello di accrescere l’efficienza energetica e di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento; si tratta tuttavia, a mio avviso, del risultato ultimo cui tende la direttiva in parola e non vedo perché gli impianti di cogenerazione «a più basso rendimento» debbano essere privati di un regime di sostegno dal momento che anch’essi contribuiscono all’obiettivo di efficacia energetica e di miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento.

46.

Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere nel senso che l’articolo 7 della direttiva 2004/8, letto alla luce del principio di uguaglianza, deve essere interpretato nel senso che si applica a tutti gli impianti di cogenerazione e non soltanto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento come definita all’allegato III di detta direttiva.

2. Sul punto sub b) della prima questione e sulla seconda questione

47.

Con il punto sub b) della prima questione e con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in realtà se l’articolo 7 della direttiva 2004/8, letto alla luce del principio di parità di trattamento, debba essere interpretato nel senso che osta a una misura di sostegno, quale quella oggetto del procedimento principale, che esclude dai benefici dei doppi certificati verdi gli impianti di cogenerazione che valorizzano biomassa derivante da legno e/o da rifiuti di legno.

48.

In altre parole, egli cerca di sapere quale sia il potere discrezionale accordato agli Stati membri nell’attuare un regime di sostegno alla cogenerazione.

49.

La direttiva 2004/8 è stata adottata sulla base dell’articolo 175, paragrafo 1, CE, posto nel titolo relativo all’ambiente, per realizzare gli obiettivi previsti all’articolo 174 CE, in particolare quello della salvaguardia della qualità dell’ambiente.

50.

La normativa dell’Unione in ambito ambientale non prevede un’armonizzazione completa ( 19 ).

51.

Difatti, in un settore di competenza ripartita come quello della tutela dell’ambiente ( 20 ), spetta al legislatore dell’Unione stabilire le misure che esso reputa necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissi, nel rispetto, al tempo stesso, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 TUE ( 21 ).

52.

Il considerando 32 della direttiva 2004/8 prevede così che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i principi generali che forniscono un quadro per promuovere la cogenerazione nel mercato interno dell’energia dovrebbero essere fissati a livello dell’Unione, ma la realizzazione pratica dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, consentendo quindi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione. Esso aggiunge che la direttiva de qua si limita esclusivamente al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi e non va oltre quanto necessario.

53.

Dalla lettera dell’articolo 7 della succitata direttiva risulta peraltro che esso non precisa in alcun modo quale sia il tipo di regime di sostegno alla cogenerazione che gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare. Detta disposizione indica soltanto che gli Stati membri devono assicurare che il sostegno alla cogenerazione, per le unità esistenti e future, sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria e che i meccanismi non devono falsare la concorrenza e devono essere conformi agli obiettivi definiti agli articoli 11 TFUE e 191, paragrafo 1, TFUE, in materia di protezione dell’ambiente.

54.

Solo il considerando 26 della direttiva 2004/8 richiama la forma che i regimi di sostegno possono assumere indicando che gli Stati membri devono applicare vari meccanismi di sostegno alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui ( 22 ) gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o le riduzioni fiscali, i certificati verdi e i regimi di sostegno diretto ai prezzi. Dal tenore letterale risulta che l’elenco dei diversi meccanismi di sostegno non è esaustivo e lascia agli Stati membri la possibilità di optare per altri meccanismi di sostegno.

55.

Gli Stati membri dispongono pertanto di un ampio potere discrezionale quanto alla forma del regime di sostegno alla cogenerazione.

56.

Nulla nell’articolo 7 della direttiva 2004/8 e neppure nel resto del testo della direttiva indica d’altronde che gli Stati membri, nel quadro del loro sostegno alla cogenerazione, non possono privilegiare un tipo di combustibile piuttosto che un altro. A questo proposito, il considerando 31 della direttiva in parola indica che il rendimento e la sostenibilità complessivi della cogenerazione dipendono da molti fattori, quali i tipi di combustibile.

57.

Il tipo di combustibile da impiegare può dipendere dalla particolarità di ciascun territorio, dalla sua disponibilità su detto territorio. Il legislatore dell’Unione ha peraltro tenuto conto di detto aspetto nell’indicare, all’articolo 1 della direttiva 2004/8, che l’obiettivo di quest’ultima deve essere conseguito tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche ( 23 ).

58.

Allo stesso modo, il Comitato economico e sociale europeo, nel suo parere ( 24 ), ribadiva l’esigenza di tener conto delle specifiche situazioni nazionali e di rispettare il principio di sussidiarietà in un settore nel quale sono determinanti le condizioni climatiche ed economiche nazionali.

59.

Il governo vallone, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli era concesso, ha quindi scelto, nel trasporre parzialmente la direttiva 2004/8, di attuare il sistema dei certificati verdi e ha potuto validamente privilegiare un sostegno supplementare per gli impianti che valorizzano biomassa rispetto agli impianti che valorizzano altri tipi di combustibili.

60.

Da quanto precede risulta che l’articolo 7 della direttiva 2004/8 deve, a mio avviso, essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a un regime di sostegno regionale, come quello oggetto del procedimento principale.

61.

Nell’attuare la direttiva 2004/8, gli Stati membri sono tuttavia tenuti, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, al rispetto del principio di parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della suddetta Carta ( 25 ).

62.

Nella presente causa l’IBV contesta, sulla base di detto principio, la sua esclusione dal beneficio dei doppi certificati verdi e afferma di trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto agli impianti di cogenerazione che valorizzano biomassa diversa da quella derivante dal legno e/o da rifiuti di legno.

63.

Occorre quindi verificare ora se la Regione vallona, adottando l’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001, abbia rispettato il principio di parità di trattamento.

64.

Secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento impone che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 26 ).

65.

Nella causa in esame si tratta quindi di stabilire se le imprese quali l’IBV, appartenenti alla filiera del legno, si trovino in una situazione simile a quella delle imprese di altre filiere che beneficiano, invece, di un doppio certificato verde, in conformità dell’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001.

66.

Su questo punto condivido le analisi del governo polacco ( 27 ) e della Commissione ( 28 ) secondo cui le diverse categorie di biomasse non sono in situazioni simili e che la biomassa derivante dal legno presenta caratteristiche particolari quanto alla sua disponibilità e redditività.

67.

A mio avviso, e come vedremo più avanti ( 29 ), i suddetti criteri di disponibilità e redditività sono elementi che, in realtà, devono essere presi in considerazione nell’esaminare la giustificazione di un trattamento differenziato di situazioni simili.

68.

Per quanto attiene alla determinazione del carattere simile delle situazioni considerate nel procedimento principale, ritengo che il confronto tra la filiera del legno e le altre filiere debba essere compiuto e valutato alla luce dell’oggetto e dello scopo della normativa controversa ( 30 ).

69.

Il sistema dei certificati verdi è stato istituito dalle autorità vallone in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/8. Esso mira a incoraggiare lo sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e/o di cogenerazione di qualità. Le misure adottate dagli Stati membri sulla base di detta direttiva contribuiscono alla protezione dell’ambiente e in particolare al rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto sulla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( 31 ) che costituisce uno degli obiettivi prioritari dell’Unione europea.

70.

Il pacchetto «clima ed energia» dell’Unione ha imposto agli Stati membri un obiettivo detto «del 3 x 20» entro l’anno 2020, vale a dire il 20% di risparmio di energia, il 20% di riduzione di emissioni di gas a effetto serra e il 20% di energie rinnovabili nella produzione energetica. La direttiva 2004/8 è una delle sue espressioni in concreto.

71.

La direttiva de qua fa quindi della promozione della cogenerazione una priorità dell’Unione in ragione del suo contributo alla sicurezza e alla diversificazione dell’approvvigionamento di energia, alla protezione dell’ambiente, in particolare alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e allo sviluppo sostenibile.

72.

La biomassa è definita all’articolo 2 della direttiva 2001/77 ( 32 ) come la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall’agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

73.

Essa partecipa alla lotta contro le emissioni di gas a effetto serra e contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica, che è considerato lo strumento più efficace e più rapido per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento. Essa risponde così allo stesso modo agli obiettivi della direttiva 2004/8 adottata in questa prospettiva.

74.

La biomassa, a prescindere dal fatto che derivi dall’agricoltura, dalla silvicoltura o dalle industrie connesse, è una fonte di energia rinnovabile ed è una filiera di produzione di elettricità. Le risorse di biomassa sono molto eterogenee. Tuttavia, che sia costituita da lamelle di legno, trucioli e segatura di legno, rifiuti domestici, fanghi di depurazione, piante, rifiuti dell’industria agroalimentare o ancora da alghe, la biomassa rimane, in ogni caso, una materia organica idonea a costituire un combustibile per produrre energia.

75.

Ritengo pertanto che, alla luce dello scopo della direttiva 2004/8 e dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, gli impianti che valorizzano il legno e/o i rifiuti di legno e quelli che valorizzano altre fonti di biomassa si trovino in una situazione simile.

76.

Occorre ora esaminare se la differenza di trattamento tra queste due categorie, operata dal governo vallone, sia giustificata.

77.

Secondo una giurisprudenza costante, una disparità di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia correlata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale disparità sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi ( 33 ).

78.

Occorre esaminare in particolare se, nel procedimento principale, l’esclusione degli impianti che utilizzano la biomassa derivante da legno e/o da rifiuti di legno sia idonea a garantire il raggiungimento di uno o più degli scopi legittimi invocati dal governo vallone e se essa non ecceda quanto necessario per conseguire un obiettivo siffatto. Una normativa nazionale è peraltro idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico.

79.

Distinguerò la giustificazione del diverso trattamento a seconda che l’impianto valorizzi biomassa derivante dal legno o biomassa derivante da rifiuti di legno, poiché, a mio avviso, tenuto conto degli aspetti ambientali rilevanti, gli aspetti in gioco non sono gli stessi.

80.

Nell’ambito della causa considerata, il governo vallone ha dedotto numerosi argomenti a fondamento della giustificazione dell’esclusione degli impianti che valorizzano legno e/o rifiuti di legno dal meccanismo dei doppi certificati verdi previsto all’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001. L’IBV ha contestato tutti detti argomenti.

81.

Detto governo invoca in particolare la necessità di mantenere le risorse di legno e di riservarle alla filiera industriale del legno che le utilizza come materiale ( 34 ). A sostegno di tale argomento, esso si richiama a studi secondo i quali l’industria della trasformazione del legno sarebbe del tutto insufficiente nella Regione vallona e dovrebbe ricorrere all’importazione. Il governo vallone sostiene che la concessione di un doppio certificato verde alla filiera di valorizzazione energetica del legno potrebbe provocare una forte impennata dei prezzi della materia prima.

82.

L’argomento avanzato dal governo vallone mi sembra legittimo, nella misura in cui mira al mantenimento delle foreste e della materia prima legno. Esso sembrerebbe inoltre giustificato dall’interesse generale a un elevato livello di tutela dell’ambiente ( 35 ) il quale costituisce, a norma dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 37 della Carta ( 36 ), una finalità dell’Unione ( 37 ).

83.

Spetterà al giudice nazionale verificare, sulla base degli elementi di cui dispone, se la misura controversa sia idonea a perseguire l’obiettivo di preservare le risorse legnose e di salvaguardare la filiera industriale del legno.

84.

Se si muove dal presupposto che la misura controversa consegue un siffatto obiettivo, occorre allora esaminarne la proporzionalità.

85.

A mio avviso, essa risulta proporzionata nella misura in cui gli impianti che valorizzano biomassa derivante dal legno non sono totalmente esclusi dal regime di sostegno, dato che essi beneficiano comunque dei certificati verdi «semplici» in forza dell’articolo 38, paragrafo 2, della legge regionale del 2001.

86.

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, l’articolo 7 della direttiva 2004/8, letto alla luce del principio di parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura di sostegno regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dal beneficio dei doppi certificati verdi gli impianti che valorizzano biomassa proveniente dal legno, fatto salvo il potere del giudice nazionale di verificare, sulla base degli elementi di cui egli dispone, se detta misura sia idonea a conseguire l’obiettivo del mantenimento delle risorse di legno e della salvaguardia della filiera industriale del legno.

87.

Occorre a questo punto esaminare se la suddetta misura sia giustificata in relazione agli impianti che valorizzano biomassa derivante da rifiuti di legno, come quello dell’IBV.

88.

Mentre la misura controversa è giustificata per quanto riguarda gli impianti che valorizzano biomassa derivante dal legno in considerazione dell’esigenza di salvaguardare la filiera industriale del legno, per contro, detta giustificazione non mi sembra legittima, tenuto conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente, per quanto attiene agli impianti che valorizzano biomassa derivante da rifiuti di legno.

89.

Come sostenuto dall’IBV ( 38 ), ritengo che i rifiuti di legno non possano essere utilizzati nella filiera industriale del legno.

90.

La direttiva 2008/98/CE ( 39 ), al suo articolo 3, punto 1, definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». I rifiuti di legno costituiscono il residuo del legno che è già stato utilizzato. Si tratta di quello che resta della materia e che non avrà altro impiego.

91.

Come osserva giustamente il governo polacco, la valorizzazione dei rifiuti di legno non ha alcuna influenza diretta sulla protezione delle foreste e neppure sulla competitività dell’industria del legno ( 40 ).

92.

Mentre la prima preoccupazione delle politiche ambientali è stata per anni il trattamento, lo smaltimento, lo sviluppo e la prevenzione dei rifiuti, la loro valorizzazione è divenuta uno dei principali obiettivi delle autorità europee e nazionali. In questo contesto, lo sviluppo di procedure come la cogenerazione che valorizza biomasse provenienti da rifiuti di legno sembra rispondere alle esigenze ambientali.

93.

Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2005 sul piano d’azione per la biomassa ( 41 ), la Commissione incoraggia gli Stati membri a sfruttare il potenziale offerto da tutte le forme di produzione di elettricità mediante biomassa economicamente efficienti. Essa osserva che, in considerazione degli obiettivi per l’elettricità generata con fonti rinnovabili sottoscritti dagli Stati membri, nella maggior parte dei casi, tali obiettivi appaiono irrealizzabili se non vi sarà un maggior ricorso alla biomassa ( 42 ). Per quanto riguarda più in particolare gli impianti di cogenerazione, la Commissione incoraggia detti Stati membri a sfruttare il potenziale offerto da tutte forme di produzione di elettricità mediante biomassa economicamente efficienti ( 43 ). Quanto ai rifiuti, essa ritiene che essi costituiscano una fonte energetica il cui potenziale non è interamente sfruttato. La Commissione incentiva a tal proposito gli investimenti in tecnologie efficienti, sotto il profilo energetico, per l’impiego di rifiuti come combustibile ( 44 ).

94.

Non favorire la possibilità di utilizzare a scopi energetici i rifiuti di legno non sarebbe quindi coerente con gli obiettivi della politica ambientale perseguiti dall’Unione e sembra piuttosto andare in senso contrario a tali obiettivi.

95.

Il governo vallone afferma che la misura controversa s’inserisce perfettamente nella gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti prevista all’articolo 4 della direttiva 2008/98, secondo cui il riciclaggio deve essere preferito al recupero di energia. Ritengo che questo argomento possa essere confutato alla luce di quanto osservato in precedenza e nella misura in cui il paragrafo 2 della succitata disposizione prevede che «[n]ell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti». Lo stesso considerando 8 della direttiva 2008/98 stabilisce che «si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti».

96.

Ciò è tanto più vero quando la valorizzazione dei rifiuti di legno ha luogo in loco come nel caso di specie dato che l’IBV valorizza i residui di legno provenienti dalla sua attività principale di segheria direttamente nel proprio stabilimento. Si evitano così il trasporto e quindi gli effetti negativi dell’inquinamento. La valorizzazione dei rifiuti di legno contribuisce così agli obiettivi della protezione dell’ambiente stabiliti dagli articoli 11 TFUE e 191, paragrafo 1, TFUE e al rispetto dell’articolo 37 della Carta.

97.

Come sottolinea peraltro il governo polacco, nella sua comunicazione del 15 giugno 2006 al Consiglio e al Parlamento europeo su un piano d’azione dell’UE per le foreste ( 45 ), la Commissione raccomanda l’impiego di legno che non può essere pienamente sfruttato e promuoverà lo studio e la diffusione delle esperienze relative allo sfruttamento del legname meno pregiato, del legno di piccole dimensioni e degli scarti del legname per la produzione di energia ( 46 ).

98.

Condivido inoltre l’opinione del governo polacco che osserva come debbano essere compiuti sforzi per sfruttare i sottoprodotti del taglio ( 47 ) e il potenziale inutilizzato per produrre energia ( 48 ).

99.

I rifiuti di legno costituiscono un potenziale «dormiente» che è opportuno gestire nel modo più efficiente e più rispettoso della politica ambientale. Essi permettono di combinare due aspetti di detta politica, vale a dire una sempre migliore gestione dei rifiuti, da una parte, e la produzione di energia rinnovabile, dall’altra.

100.

Da quanto precede consegue che l’esclusione degli impianti che valorizzano biomassa proveniente da rifiuti di legno dal beneficio del meccanismo dei doppi certificati verdi previsto all’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001 non è obiettivamente giustificata dal governo vallone.

101.

L’articolo 7 della direttiva 2004/8, letto alla luce del principio di parità di trattamento, deve essere pertanto interpretato nel senso che osta a una misura di sostegno regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dal beneficio dei doppi certificati verdi gli impianti che valorizzano biomassa proveniente da rifiuti di legno.

102.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 7 della direttiva 2004/8, letto alla luce del principio di parità di trattamento, debba essere interpretato nel senso che non osta a una misura di sostegno regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dai benefici dei doppi certificati verdi gli impianti che valorizzano biomassa proveniente dal legno, fatto salvo il potere del giudice nazionale di verificare, sulla base degli elementi di cui dispone, se detta misura sia idonea a conseguire l’obiettivo del mantenimento delle risorse di legno e della salvaguardia della filiera industriale del legno. Per contro, esso osta a una misura siffatta in relazione agli impianti che valorizzano biomassa proveniente da rifiuti di legno.

V – Conclusione

103.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alla Cour constitutionnelle:

L’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, letto alla luce del principio di parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che:

si applica a tutti gli impianti di cogenerazione e non soltanto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento come definiti all’allegato III della direttiva 2004/8;

non osta a una misura di sostegno regionale come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dal beneficio dei doppi certificati verdi gli impianti che valorizzano biomassa proveniente dal legno, fatto salvo il potere del giudice nazionale di verificare, sulla base degli elementi di cui dispone, se detta misura sia idonea a conseguire l’obiettivo del mantenimento delle risorse di legno e della salvaguardia della filiera industriale del legno. Per contro, esso osta a una misura siffatta in relazione agli impianti che valorizzano biomassa proveniente da rifiuti di legno.


( 1 )   Lingua originale: il francese.

( 2 )   GU L 52, pag. 50.

( 3 )   In prosieguo: l’«IBV».

( 4 )   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283, pag. 33).

( 5 )   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

( 6 )   GU 2001, C 37, pag. 3.

( 7 )   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

( 8 )   GU C 82, pag. 1 (in prosieguo: la «disciplina comunitaria»).

( 9 )   GU 2007, L 32, pag. 183.

( 10 )   Moniteur belge del 1o maggio 2001, pag. 14118.

( 11 )   Moniteur belge del 26 ottobre 2007, pag. 55517 (in prosieguo: la «legge regionale del 2001»).

( 12 )   Moniteur belge del 7 agosto 2008, pag. 41321.

( 13 )   Ricordo che ai fini di detto allegato la cogenerazione ad alto rendimento deve soddisfare i seguenti criteri, segnatamente la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione deve fornire un risparmio di energia primaria pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di calore e di elettricità, e la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

( 14 )   Il corsivo è mio.

( 15 )   Il calore utile è il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento [articolo 3, lettera b), della direttiva 2004/8]. La domanda economicamente giustificabile è la domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione [articolo 3, lettera c), di detta direttiva].

( 16 )   V. altresì considerando 25 della direttiva 2004/8, che enuncia che i regimi di sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione dovrebbero incentrarsi principalmente sulla cogenerazione basata su una domanda economicamente giustificabile di calore e raffreddamento.

( 17 )   Punto 67 delle osservazioni del governo belga.

( 18 )   Il corsivo è mio.

( 19 )   Sentenze del 22 giugno 2000, Fornasar e a. (C‑318/98, Racc. pag. I‑4785, punto 46), nonché del 14 aprile 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe (C‑6/03, Racc. pag. I‑2753, punto 27).

( 20 )   Articolo 4, paragrafo 2, TFUE.

( 21 )   V., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia (C‑505/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81).

( 22 )   Il corsivo è mio.

( 23 )   Il corsivo è mio.

( 24 )   Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia» (GU 2003, C 95, pag. 12).

( 25 )   Sentenza dell’11 aprile 2013, Soukupová (C‑401/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

( 26 )   Ibidem (punto 29 e giurisprudenza citata).

( 27 )   Punto 37 delle osservazioni del governo polacco.

( 28 )   Punto 50 delle osservazioni della Commissione.

( 29 )   V. paragrafo 81 delle presenti conclusioni.

( 30 )   V., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C‑127/07, Racc. pag. I‑9895, punto 26 e giurisprudenza citata).

( 31 )   Il protocollo in parola è entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

( 32 )   L’articolo 3 della direttiva 2004/8 prevede che si applicano inoltre le pertinenti definizioni di cui alle direttive 2003/54 e 2001/77.

( 33 )   V., in questo senso, sentenza Arcelor Atlantique e Lorraine e a., cit. (punto 47 e giurisprudenza citata).

( 34 )   Nei lavori preparatori della legge regionale del 2001 il fatto di riservare il beneficio dei doppi certificati verdi alla biomassa diversa da quella derivante da legno è stato giustificato sulla base della necessità di evitare gli effetti perversi di una simile misura sulla filiera industriale del legno che è già soggetta alla concorrenza della filiera «legno‑energia» (punto 10 della decisione di rinvio).

( 35 )   V. sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a. (C‑379/08 e C‑380/08, Racc. pag. I‑2007, punto 81 e giurisprudenza citata).

( 36 )   L’articolo 37 della Carta sancisce che «[u]n livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

( 37 )   V. altresì articolo 11 TFUE.

( 38 )   Punto 54 delle osservazioni dell’IBV.

( 39 )   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

( 40 )   Punto 40 delle osservazioni del governo polacco.

( 41 )   COM(2005) 628 def.

( 42 )   Ibidem (pag. 9).

( 43 )   Ibidem (pag. 10).

( 44 )   Ibidem (pag. 14).

( 45 )   COM(2006) 302 def.

( 46 )   Ibidem (pag. 5).

( 47 )   Come le scaglie di legno ottenute dal taglio in piccoli pezzi del legno non impiegabili dall’industria del legno.

( 48 )   Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il legno come fonte energetica nell’Unione europea allargata» (GU 2006, C 110, pag. 60).

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