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Document 62012CB0593

    Causa C-593/12P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2013 — Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo Color Focus — Demanda di dichiarazione di nullità del titolare del marchio denominativo comunitario Focus — Dichiarazione di nullità — Rinuncia — Articolo 149 del regolamento di procedura — Impugnazione divenuta priva di oggetto — Non luogo a statuire)

    GU C 102 del 7.4.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 102/6


    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2013 — Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH

    (Causa C-593/12P) (1)

    ((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo Color Focus - Demanda di dichiarazione di nullità del titolare del marchio denominativo comunitario Focus - Dichiarazione di nullità - Rinuncia - Articolo 149 del regolamento di procedura - Impugnazione divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire))

    2014/C 102/07

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente, R. Schweizer, Rechtsanwalt), Focus Magazin Verlag GmbH (rappresentantie R. Schweizer, Rechtsanwalt)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012 nella causa T-204/10, Lancôme/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo «COLOR FOCUS», per prodotti della classe 3, contro la decisione R 238/2009-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), dell’11 febbraio 2010, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio denominativo comunitario «FOCUS», per prodotti della classe 3 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza tra i marchi — Uso effettivo del marchio anteriore — Abuso del diritto

    Dispositivo

    1)

    Non occorre statuire sul ricorso.

    2)

    La Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese del presente procedimento.


    (1)  GU C 55 del 23.02.2013.


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