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Document 62012CA0589

    Causa C-589/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC (Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma — Effetto diretto — Riduzione della base imponibile — Realizzazione di due operazioni riguardanti gli stessi beni — Cessioni di beni — Autovetture vendute a rate, di cui si riprende possesso, e rivendute all’asta — Abuso di diritto)

    GU C 395 del 10.11.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 395/9


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC

    (Causa C-589/12) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma - Effetto diretto - Riduzione della base imponibile - Realizzazione di due operazioni riguardanti gli stessi beni - Cessioni di beni - Autovetture vendute a rate, di cui si riprende possesso, e rivendute all’asta - Abuso di diritto))

    (2014/C 395/10)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

    Parti

    Ricorrenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Convenuta: GMAC UK PLC

    Dispositivo

    L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell’effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un’operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un’altra operazione relativa ai medesimi beni e che l’applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la sesta direttiva 77/388, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero.


    (1)  GU C 71 del 9.3.2013.


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