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Document 62012CA0474

    Causa C-474/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Non discriminazione — Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro)

    GU C 395 del 10.11.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 395/5


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

    (Causa C-474/12) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei lavoratori - Non discriminazione - Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE - Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro - Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro))

    (2014/C 395/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Schiebel Aircraft GmbH

    Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

    Dispositivo

    Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell’ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell’acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.


    (1)  GU C 26 del 26.1.2013.


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