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Document 62012CA0473

    Causa C-473/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte (Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 10 e 11 — Obbligo di informazione — Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) — Eccezioni — Portata delle eccezioni — Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 15, paragrafo 1)

    GU C 9 del 11.1.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/13


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

    (Causa C-473/12) (1)

    (Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articoli 10 e 11 - Obbligo di informazione - Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) - Eccezioni - Portata delle eccezioni - Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1)

    2014/C 9/19

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour constitutionnelle

    Parti

    Ricorrente: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

    Convenuti: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

    con l’intervento di: Union professionnelle nationale des détectives privés de Belgique (UPNDP), Association professionnelle des inspecteurs et experts d’assurances ASBL (APIEA), Conseil des ministres

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli articoli 11, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1, lettere d) e g), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE — Questione dell’armonizzazione completa — Facoltà per uno Stato membro di prevedere una restrizione o una deroga all’obbligo di informazione immediata della persona interessata — Portata dell’eccezione a tale obbligo — Inclusione delle attività professionali degli investigatori privati — In caso di risposta negativa, questione della compatibilità dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE con l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, più precisamente alla luce del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

    Dispositivo

    L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.

    L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46.


    (1)  GU C 26 del 26.1.2013.


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