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Document 62012CA0431

Causa C-431/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Agenția Națională de Administrare Fiscală/SC Rafinăria Steaua Română SA (Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione — Annullamento degli avvisi di compensazione — Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo)

GU C 367 del 14.12.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/19


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Agenția Națională de Administrare Fiscală/SC Rafinăria Steaua Română SA

(Causa C-431/12) (1)

(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione - Annullamento degli avvisi di compensazione - Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo)

2013/C 367/32

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Inalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Agenția Națională de Administrare Fiscală

Convenuta: SC Rafinăria Steaua Română SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Rimborso dell’eccedente IVA mediante compensazione — Obbligo in capo alle autorità tributarie di pagare gli interessi di mora nel caso in cui un giudice annulli gli ordini di compensazione

Dispositivo

L’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


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