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Document 62012CA0413

Causa C-413/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori — Giudice competente per territorio — Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività)

GU C 45 del 15.2.2014, pp. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España

(Causa C-413/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori - Giudice competente per territorio - Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado - Autonomia processuale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività)

2014/C 45/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Salamanca

Parti

Ricorrente: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

Convenuto: Anuntis Segundamano España SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna — Interpretazione degli articoli 4, 12, 114 e 169 TFUE, dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1) e della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive — Azione preventiva d’interesse collettivo intentata da un’associazione per la tutela dei consumatori e volta a inibire l’uso di clausole abusive da parte di un commerciante — Disposizioni nazionali di procedura civile che attribuiscono la competenza al giudice del domicilio del convenuto — Normativa nazionale che esclude ogni mezzo di ricorso avverso un’ordinanza d’incompetenza territoriale

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella discussa nel procedimento principale, secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


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