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Document 62012CA0237

Causa C-237/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafo 4 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2 — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Periodi di applicazione al terreno — Capacità dei depositi per gli effluenti da allevamento — Restrizioni all’applicazione al terreno — Divieto di applicazione sui terreni in forte pendenza o sui terreni gelati o innevati — Non conformità della normativa nazionale)

GU C 395 del 10.11.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-237/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Articolo 5, paragrafo 4 - Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 - Allegato III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Periodi di applicazione al terreno - Capacità dei depositi per gli effluenti da allevamento - Restrizioni all’applicazione al terreno - Divieto di applicazione sui terreni in forte pendenza o sui terreni gelati o innevati - Non conformità della normativa nazionale))

(2014/C 395/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, B. Simon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, S. Menez et D. Colas, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato misure necessarie al fine di garantire l’attuazione completa e corretta di tutti i requisiti posti a suo carico dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in combinato disposto con gli allegati II, A, punti da 1 a 3 e 5, nonché III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2, di tale direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva, in quanto, ai sensi della normativa nazionale adottata al fine di assicurare l’attuazione della medesima:

non sono previsti periodi di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo I per le grandi colture seminate in autunno nonché per le superfici prative seminate da più di sei mesi;

il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo I per le grandi colture seminate in primavera è limitato ai mesi di luglio e agosto;

il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le grandi colture seminate in autunno è circoscritto al periodo dal 1o novembre al 15 gennaio e il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo III per le stesse colture non è prolungato oltre il 15 gennaio;

il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le grandi colture seminate in primavera non è prolungato oltre il 15 gennaio;

il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le superfici prative seminate da più di sei mesi è previsto solo a partire dal 15 novembre e il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo III per dette superfici prative e nelle regioni montane non è prolungato fino alla fine del mese di febbraio;

fino al 1o luglio 2016, è sempre possibile che il calcolo delle capacità di deposito tenga conto di un calendario di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti non conforme ai requisiti di tale direttiva;

il deposito sul terreno di letame di paglia compatto è autorizzato per una durata di dieci mesi;

tale normativa non fa in modo che gli agricoltori e le autorità di controllo siano in grado di calcolare correttamente la quantità di azoto che può essere applicata al terreno al fine di garantire l’equilibrio della fertilizzazione;

per quanto riguarda le vacche da latte, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di una quantità di azoto prodotto che non tiene conto dei diversi livelli di produzione di latte e in base a un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda gli altri bovini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda i suini, non sono fissati valori di rilascio di azoto per gli effluenti solidi;

per quanto riguarda il pollame, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un erroneo coefficiente di volatilizzazione del 60 %;

per quanto riguarda gli ovini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda i caprini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda gli equini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda i conigli, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 60 %;

tale normativa non comporta criteri chiari, precisi e oggettivi, conformemente a quanto richiesto dal principio della certezza del diritto, relativamente alle condizioni di applicazione di fertilizzanti sui terreni in forte pendenza, e;

l’applicazione di fertilizzanti di tipo I e III sui terreni gelati, l’applicazione di fertilizzanti di tipo I sui terreni innevati, l’applicazione di fertilizzanti sui terreni gelati solo in superficie per effetto di un’alternanza di gelo e disgelo nell’arco di 24 ore nonché l’applicazione sui terreni gelati di letame di paglia compatto e di compost di effluenti da allevamento sono autorizzate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


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