Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0203

    Causa C-203/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket (Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Ammenda sulle emissioni in eccesso — Nozione di emissione in eccesso — Assimilazione ad un inadempimento dell’obbligo di restituire, nei termini previsti dalla direttiva, un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell’anno precedente — Insussistenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore — Impossibilità di modificazione dell’ammenda — Proporzionalità)

    GU C 367 del 14.12.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 367/12


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket

    (Causa C-203/12) (1)

    (Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Ammenda sulle emissioni in eccesso - Nozione di emissione in eccesso - Assimilazione ad un inadempimento dell’obbligo di restituire, nei termini previsti dalla direttiva, un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell’anno precedente - Insussistenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore - Impossibilità di modificazione dell’ammenda - Proporzionalità)

    2013/C 367/20

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Högsta domstolen

    Parti

    Ricorrenti: Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB

    Convenuta: Naturvårdsverket

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Sanzioni previste dalla direttiva — Obbligo per il gestore che non restituisce un numero di quote sufficiente a coprire le sue emissioni, il 30 aprile di ogni anno al più tardi, di pagare un’ammenda, anche qualora la mancata restituzione sia dovuta ad una negligenza, a un errore amministrativo o a un problema tecnico — Possibilità o meno di decidere uno sgravio dell’ammenda oppure una sua rettifica

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che non può eludere l’irrogazione dell’ammenda sulle emissioni in eccesso da esso prevista il gestore che non abbia restituito entro il 30 aprile dell’anno in corso le quote di biossido di carbonio equivalente corrispondenti alle sue emissioni dell’anno trascorso, benché disponga a tale data di un numero sufficiente di quote.

    2)

    L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che l’importo dell’ammenda forfettaria previsto in tale disposizione non può essere modificato dal giudice nazionale in base al principio di proporzionalità.


    (1)  GU C 184 del 23.6.2012.


    Top