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Document 62012CA0187

    Cause riunite da C-187/12 a C-189/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 320/2006 — Regolamento (CE) n. 968/2006 — Agricoltura — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Presupposti per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione — Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento» ]

    GU C 9 del 11.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/7


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

    (Cause riunite da C-187/12 a C-189/12) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Agricoltura - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Presupposti per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione - Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento»)

    2014/C 9/10

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrenti: SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA

    Convenuti: AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

    Oggetto

    Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), nonché dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 176, pag. 32) — Condizioni per l’ammissibilità all’aiuto integrale — Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento» — Possibilità per le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di essere ammesse all’aiuto integrale nell’ipotesi in cui mantengano impianti non connessi alla fabbricazione di detti prodotti, ma utilizzati per altre produzioni

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, devono essere interpretati nel senso che, ai loro fini, la nozione di «impianti di produzione» comprende i silos destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell’aiuto, a prescindere se questi siano utilizzati anche per altri usi. Non rientrano in tale nozione né i silos utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il confezionamento o l’imballaggio di zucchero ai fini della sua commercializzazione. Spetta al giudice nazionale valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche tecniche o del vero uso che è fatto dei silos di cui trattasi.

    2)

    L’esame della terza e della quarta questione nella causa C-188/12 nonché della seconda e della terza questione nella causa C-189/12 non ha evidenziato alcun elemento atto a inficiare la validità degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006.


    (1)  GU C 194 del 30.6.2012.


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