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Document 62012CA0177

Causa C-177/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione familiare — Bonus per figlio a carico — Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico — Divieto di cumulo delle prestazioni familiari]

GU C 367 del 14.12.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb

(Causa C-177/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione familiare - Bonus per figlio a carico - Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico - Divieto di cumulo delle prestazioni familiari)

2013/C 367/16

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione degli articoli 1, lettera u), punto i), 3, 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE, 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Nozione di «prestazione familiare» — Legittimità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un assegno per qualunque figlio a carico a titolo di riduzione dell'imposta per i lavoratori che svolgono la loro attività professionale sul territorio di un altro Stato membro — Parità di trattamento — Sospensione della concessione della prestazione familiare nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa sino a concorrenza dell'importo della prestazione stabilito dalla normativa dello Stato di residenza — Norme anti-cumulo

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012.


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