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Document 62012CA0028

    Causa C-28/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Accordi internazionali misti — Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio — Autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione — Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all’articolo 218 TFUE — Modalità di voto in seno al Consiglio)

    GU C 213 del 29.6.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/3


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-28/12) (1)

    ((Ricorso di annullamento - Accordi internazionali misti - Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi - Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio - Autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione - Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all’articolo 218 TFUE - Modalità di voto in seno al Consiglio))

    (2015/C 213/05)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, K. Simonsson e S. Bartelt, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e A. Auersperger Matić, agenti)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, E. Karlsson, F. Naert e R. Szostak, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e E. Ruffer, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: U. Melgaard e L. Volck Madsen, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, N. Graf Vitzthum e B. Beutler, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M.-L. Duarte, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e L. Christie, agenti, assistiti da R. Palmer, barrister)

    Dispositivo

    1)

    La decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, è annullata.

    2)

    Gli effetti della decisione 2011/708 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell’Unione europea dovrà adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

    4)

    La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 73 del 10.3.2012.


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