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Document 62011TN0529
Case T-529/11: Action brought on 29 September 2011 — Evonik Industries v OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)
Causa T-529/11: Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)
Causa T-529/11: Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)
GU C 362 del 10.12.2011, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/19 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)
(Causa T-529/11)
2011/C 362/28
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2011, nel procedimento R 1101/2010-2; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Impulso creador», per svariati prodotti e servizi, inter alia, servizi delle classi 35, 36, 37 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6146187.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2633891 del marchio figurativo «IMPULSO», per servizi delle classi 35 e 42; registrazione comunitaria n. 4438206 del marchio figurativo «IMPULSO», per servizi delle classi 35 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso correttamente in considerazione la diversa impressione generale dei marchi in conflitto.