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Document 62011TN0528
Case T-528/11: Action brought on 6 October 2011 — Aloe Vera of America v OHIM — Diviril (FOREVER)
Causa T-528/11: Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER)
Causa T-528/11: Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER)
GU C 362 del 10.12.2011, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/18 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER)
(Causa T-528/11)
2011/C 362/27
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aloe Vera of America, Inc. (Dallas, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e F. Kerl)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diviril-Distribuidora de Viveres do Ribatejo, Lda (Alenquer, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 agosto 2011, nel procedimento R 742/2010-4; |
— |
condannare alle spese il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FOREVER», per prodotti delle classi 3, 5, 30, 31 e 32 — domanda di marchio comunitario n. 5617089.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 297697 del marchio figurativo «4 EVER», per prodotti della classe 32.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di: i) valutare correttamente la prova dell’utilizzo fornita dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; individuare correttamente la differenza uditiva tra i marchi di cui trattasi; iii) individuare correttamente le differenze concettuali tra i marchi in conflitto e iv) individuare correttamente le differenze visive tra i marchi di cui trattasi.