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Document 62011TN0528

    Causa T-528/11: Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER)

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/18


    Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER)

    (Causa T-528/11)

    2011/C 362/27

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Aloe Vera of America, Inc. (Dallas, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e F. Kerl)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diviril-Distribuidora de Viveres do Ribatejo, Lda (Alenquer, Portogallo)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 agosto 2011, nel procedimento R 742/2010-4;

    condannare alle spese il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FOREVER», per prodotti delle classi 3, 5, 30, 31 e 32 — domanda di marchio comunitario n. 5617089.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 297697 del marchio figurativo «4 EVER», per prodotti della classe 32.

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di: i) valutare correttamente la prova dell’utilizzo fornita dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; individuare correttamente la differenza uditiva tra i marchi di cui trattasi; iii) individuare correttamente le differenze concettuali tra i marchi in conflitto e iv) individuare correttamente le differenze visive tra i marchi di cui trattasi.


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