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Document 62011TN0429

    Causa T-429/11: Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione

    GU C 282 del 24.9.2011, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/46


    Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione

    (Causa T-429/11)

    2011/C 282/85

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv. ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’art. 1, n. 1, della decisione;

    in subordine, annullare parzialmente l’art. 1, nn. 4 e 5, della decisione;

    in via di ulteriore subordine, annullare l’art. 4 della decisione o, se del caso, modificarne la portata;

    condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto avverso l’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione europea 12 gennaio 2001, caso n. C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere applicato per la Spagna (in prosieguo: la «decisione»).

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, nel ritenere che l’art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d’imposta sulle società] (TRLIS) costituisce un aiuto di Stato dal momento che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie extracomunitarie.

    2)

    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e una violazione procedurale nel ritenere che, per concludere che una misura sia un aiuto di Stato che debba essere vietata nella sua interezza, sia sufficiente che la sua applicazione conduca a determinate situazioni configuranti un aiuto.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, avendo la decisione concluso che: (i) la misura è un aiuto illegittimo nella sua interezza, anche nei confronti di paesi come la Cina o l’India e in altri paesi in cui sia dimostrata o possa dimostrarsi l’esistenza di espressi ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere di imprese, e che (ii) la misura è un aiuto di Stato incompatibile nella sua interezza, incluso nella parte in cui autorizza la deduzione dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni maggioritarie in imprese estere al di fuori dell’Unione.

    4)

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento, nell’essersi la Commissione discostata dagli orientamenti della comunicazione sulla fiscalità diretta e dalla sua prassi amministrativa.

    5)

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, non avendo la Commissione verificato l’esatta portata degli ostacoli pratici ad una fusione extracomunitaria.

    6)

    Sesto motivo, vertente sugli errori di diritto e di valutazione nella portata del legittimo affidamento riconosciuta nella decisione.

    7)

    Settimo motivo, vertente su un’insufficienza nella motivazione della decisione.


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