Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0419

    Causa T-419/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione

    GU C 282 del 24.9.2011, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/43


    Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione

    (Causa T-419/11)

    2011/C 282/80

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Fragkakis)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere interamente il ricorso,

    annullare e invalidare la decisione della Commissione impugnata, indirizzata alla Repubblica ellenica,

    disporre il rimborso, con interessi, di qualsivoglia importo eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente in esecuzione della decisione impugnata,

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009), cui è stata data esecuzione da parte della Repubblica ellenica.

    La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

     

    Il primo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, e all'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 296 TFUE. In particolare, la misura in esame: (i) non assicura un vantaggio economico al casinò di Parnitha e al casinò di Corfù attraverso il trasferimento di risorse pubbliche, (ii) non ha natura selettiva, e (iii) non è in grado di influenzare gli scambi tra Stati membri, né falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

     

    Il secondo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1). In particolare: (i) il recupero dell'aiuto di Stato illegale può essere richiesto esclusivamente agli effettivi beneficiari dell'aiuto, e (ii) non sussiste identità tra gli effettivi beneficiari della misura interessata (clienti dei casinò) e i soggetti cui è destinato l'ordine di recupero (i casinò di Corfù, Parnitha e Salonicco), i quali non sono gravati dal biglietto d'ingresso.

     

    Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, seconda frase, dello stesso regolamento. Il recupero dell'aiuto in esame è contrario: (i) al principio del legittimo affidamento, e (ii) al principio di proporzionalità.


    Top