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Document 62011TN0365

Causa T-365/11 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011 , causa F-45/10, AO/Commissione

GU C 282 del 24.9.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/27


Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione

(Causa T-365/11 P)

2011/C 282/56

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AO (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Lewisch)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione;

qualora il Tribunale sia in grado di decidere nel merito, accogliere le stesse conclusioni presentate in primo grado, vale a dire:

annullare la decisione della Commissione 23 luglio 2009, CMS 07/046, per molestie psicologiche, carenze amministrative e violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

annullare tutte le decisioni adottate dall’autorità che ha il potere di nomina nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio per molestie psicologiche e carenze amministrative dovute alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

imporre che il ricorrente sia sentito conformemente agli artt. 7, n. 1, e 24 dello Statuto dei funzionari (1) e in riferimento alle richieste presentate nei mesi di febbraio e marzo 2008;

condannare la Commissione al pagamento di 1 euro simbolico al ricorrente per risarcire il danno morale e professionale subito nella presente controversia, in quanto il presente ricorso non mira al risarcimento finanziario, bensì a ristabilire la dignità e la reputazione professionale del ricorrente.

condannare la controinteressata nel procedimento al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, in cui si afferma che le condizioni per l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non sussistevano e che il ricorso non era manifestamente destinato al rigetto, in quanto:

il Tribunale della funzione pubblica non ha preso in considerazione varie deduzioni e prove presentate con riferimento alle molestie psicologiche subìte dal ricorrente;

il ricorrente si è visto negare il diritto all’assegnazione di un termine per la regolarizzazione del ricorso, ai sensi dell’art. 36 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, con riferimento a due decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina citate dal ricorrente nel proprio ricorso.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’ordinanza nella causa F-45/10, del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto il ricorrente ha diritto al risarcimento in conseguenza delle molestie psicologiche subìte.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, del diritto del ricorrente al contraddittorio, previsto dall’art. 6, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dall’art. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385)


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