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Document 62011TN0365
Case T-365/11 P: Appeal brought on 5 July 2011 by AO against the order of the Civil Service Tribunal of 4 April 2011 in Case F-45/10 AO v Commission
Causa T-365/11 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011 , causa F-45/10, AO/Commissione
Causa T-365/11 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011 , causa F-45/10, AO/Commissione
GU C 282 del 24.9.2011, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/27 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione
(Causa T-365/11 P)
2011/C 282/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AO (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Lewisch)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione; |
— |
qualora il Tribunale sia in grado di decidere nel merito, accogliere le stesse conclusioni presentate in primo grado, vale a dire:
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— |
condannare la controinteressata nel procedimento al pagamento integrale delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, in cui si afferma che le condizioni per l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non sussistevano e che il ricorso non era manifestamente destinato al rigetto, in quanto:
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’ordinanza nella causa F-45/10, del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto il ricorrente ha diritto al risarcimento in conseguenza delle molestie psicologiche subìte. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, del diritto del ricorrente al contraddittorio, previsto dall’art. 6, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dall’art. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385)