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Document 62011TN0205

    Causa T-205/11: Ricorso proposto il 7 aprile 2011 — Germania/Commissione

    GU C 186 del 25.6.2011, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 186/28


    Ricorso proposto il 7 aprile 2011 — Germania/Commissione

    (Causa T-205/11)

    2011/C 186/52

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica federale tedesca (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione 26 gennaio 2011, C(2011) 275 def., caso «Aiuto di Stato C 7/10 — KStG, Sanierungsklausel»;

    in subordine: annullare parzialmente la decisione della Commissione 26 gennaio 2011, caso «Aiuto di Stato C 7/10 — KStG, Sanierungsklausel», nella parte in cui, all'art. 2 della decisione, la Commissione ha stabilito che i singoli aiuti concessi sono complessivamente incompatibili con il mercato interno e vanno interamente recuperati, qualora l'aiuto ecceda EUR 500 000;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    Motivo a sostegno della domanda principale

    Primo motivo: violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Mancanza di selettività, non essendo previste eccezioni rispetto al sistema di riferimento determinante

    La clausola di risanamento (in prosieguo: «Sanierungsklausel») dell’art. 8c, n. 1a, della legge tedesca relativa all'imposta sulle società («Körperschaftsteuergesetz», in prosieguo: «KStG»), concernente il riporto delle perdite di imprese che vengono acquisite da un'altra impresa a scopo di risanamento, non sarebbe selettiva. Non si tratterebbe di una regolamentazione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, poiché non verrebbe statuita alcuna eccezione rispetto al sistema di riferimento determinante.

    Secondo motivo: violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Manifesto errore di valutazione in relazione al carattere generale della misura

    Nell'esaminare la questione se, per quanto riguarda la «Sanierungsklausel» dell'art. 8c, n. 1a, KStG, si tratti o meno di una misura di carattere generale, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione, avendo applicato un metodo di verifica inadatto e non avendo esaminato se la «Sanierungsklausel», da un punto di vista economico generale, sia basata su circostanze orizzontali, cosicché essa possa andare a vantaggio trasversalmente di ogni impresa sul territorio della Repubblica federale tedesca e possa di conseguenza essere qualificata come una misura di carattere generale.

    Terzo motivo: violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Mancanza di selettività per non aver ravvisato nella natura e nella struttura interna del sistema fiscale la giustificazione della disciplina

    La «Sanierungsklausel» dell'art. 8c, n. 1a, KStG non sarebbe selettiva e non costituirebbe pertanto una regolamentazione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto essa sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale.

    Motivo a sostegno della domanda in subordine

    Violazione dell'art. 107, n. 3, TFUE in combinato disposto con il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

    La Commissione avrebbe applicato in modo errato l'art. 107, n. 3, TFUE in combinato disposto con la comunicazione della Commissione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», in quanto essa avrebbe considerato l'importo di EUR 500 000 di cui all'art. 2 della decisione della Commissione come un limite di esenzione e non come un importo esente.


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