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Document 62011TN0153

Causa T-153/11: Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

GU C 139 del 7.5.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/24


Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Causa T-153/11)

2011/C 139/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati

Annullare la decisione della Commissione di Ricorso (punti 1, 2 e 3 del dispositivo) nella parte in cui accoglie il ricorso, accoglie l’opposizione e rigetta integralmente la domanda di registrazione, condanna la richiedente alle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso

Condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ZENATO RIPASSA» (richiesta di registrazione n. 5 848 015), per dei prodotti nella classe 33 (bevande alcoliche)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo italiano «RIPASSO» (n. 682 213), per dei prodotti nella classe 33 («vini, spiriti e liquori»)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere l’opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 207/09.


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