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Document 62011TN0137
Case T-137/11: Action brought on 11 March 2011 — Guiai Bi Poin v Council
Causa T-137/11: Ricorso proposto l’ 11 marzo 2011 — Guiai Bi Poin/Consiglio
Causa T-137/11: Ricorso proposto l’ 11 marzo 2011 — Guiai Bi Poin/Consiglio
GU C 130 del 30.4.2011, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/22 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — Guiai Bi Poin/Consiglio
(Causa T-137/11)
2011/C 130/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Georges Guiai Bi Poin (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Georges Guiai Bi Poin, il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, pubblicati il 15 gennaio 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non sono fondati in fatto; |
Di conseguenza,
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Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC; |
— |
In subordine, disporre che il nome del sig. Georges Guiai Bi Poin sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto i motivi d’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza l’indicazione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell’iscrizione stessa. |
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:
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