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Document 62011TB0329

Causa T-329/11: Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2012 — TME/Commissione ( «Appalti pubblici di servizi — Bando di gara relativo al risanamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, cofinanziato dai fondi strutturali ISPA — Presunta irregolarità della decisione delle autorità rumene di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente — Rifiuto della Commissione di avviare una procedura di rettifica finanziaria nei confronti della Romania — Irricevibilità manifesta» )

GU C 273 del 8.9.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/8


Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2012 — TME/Commissione

(Causa T-329/11) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Bando di gara relativo al risanamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, cofinanziato dai fondi strutturali ISPA - Presunta irregolarità della decisione delle autorità rumene di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente - Rifiuto della Commissione di avviare una procedura di rettifica finanziaria nei confronti della Romania - Irricevibilità manifesta)

2012/C 273/13

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: TME SpA — Termomeccanica Ecologia (Milano) (rappresentanti: C. Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e P. van Nuffel, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della lettera della Commissione, del 20 aprile 2011, concernente la denuncia della società TME SpA relativa a inadempimenti del diritto dell’Unione europea da parte della Romania nell’ambito del progetto «Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03», inerente alla ristrutturazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest [D (2011)REGIO.B3/MAD] e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La TME SpA — Termomeccanica Ecologia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


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