EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TB0285

Causa T-285/11: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2011 — Gooré/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio — Eliminazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento» )

GU C 49 del 18.2.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/24


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2011 — Gooré/Consiglio

(Causa T-285/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio - Eliminazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento)

2012/C 49/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charles Kader Gooré (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. F. Meynot)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, G. Étienne e M. Chavrier, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10), nella parte in cui concerne il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio.

2)

La domanda di risarcimento è respinta.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

4)

Non vi è più luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


Top