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Document 62011TB0218

Causa T-218/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2012 — Dagher/Consiglio ( «Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte in considerazione della situazione in Costa d’Avorio — Eliminazione dall’elenco delle persone interessate — Domanda di provvedimenti provvisori — Non luogo a statuire» )

GU C 109 del 14.4.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/12


Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2012 — Dagher/Consiglio

(Causa T-218/11 R)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte in considerazione della situazione in Costa d’Avorio - Eliminazione dall’elenco delle persone interessate - Domanda di provvedimenti provvisori - Non luogo a statuire)

2012/C 109/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Habib Roland Dagher (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentanti: avv.ti J.-Y. Dupeux e F. Dressen)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda diretta ad ingiungere al Consiglio e alla Repubblica italiana di rilasciare al richiedente un visto, in secondo luogo, domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 28, pag. 32), e della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60), e, in terzo luogo, domanda di risarcimento del danno che il richiedente asserisce di aver subito

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


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