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Document 62011TB0160(01)

    Causa T-160/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» )

    GU C 282 del 24.9.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/22


    Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio

    (Causa T-160/11) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

    2011/C 282/45

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

    3)

    Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Commissione europea.


    (1)  GU C 139 del 7.5.2011.


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