This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TB0160(01)
Case T-160/11: Order of the General Court of 6 July 2011 — Petroci v Council (Common Foreign and Security Policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Côte d’Ivoire — Removal from the list of persons concerned — Action for annulment — No need to adjudicate)
Causa T-160/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» )
Causa T-160/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» )
GU C 282 del 24.9.2011, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/22 |
Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio
(Causa T-160/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2011/C 282/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
3) |
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Commissione europea. |