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Document 62011TA0233

    Causa T-233/11 e T-262/11: Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2015 — Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione («Aiuti di Stato — Settore minerario — Aiuto concesso dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos — Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato e esenzione dalle tasse su tale operazione — Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti — Nozione di vantaggio — Criterio dell’investitore privato»)

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/47


    Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2015 — Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione

    (Causa T-233/11 e T-262/11) (1)

    ((«Aiuti di Stato - Settore minerario - Aiuto concesso dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos - Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato e esenzione dalle tasse su tale operazione - Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti - Nozione di vantaggio - Criterio dell’investitore privato»))

    (2016/C 038/60)

    Lingue processuali: il greco e l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, V. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos e A. Iosifidou, agenti) (causa T-233/11); e Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, poi K. Adamantopoulos, E. Trova, P. Skouris e E. Roussou, avvocati) (causa T 262/11)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikos Chrysos AE (GU L 193, pag. 27).

    Dispositivo

    1)

    Le cause T-233/11 et T-262/11 sono riunite ai fini della sentenza.

    2)

    I ricorsi sono respinti.

    3)

    Nella causa T-233/11 la Repubblica ellenica sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4)

    Nella causa T-262/11, l’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


    (1)  GU C 204 del 9.7.2011


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