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Document 62011CO0644

Ordinanza del Presidente della Corte del 14 giugno 2012.
Qualitest FZE contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Iscrizione della ricorrente sull’elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Insussistenza dell’urgenza.
Causa C‑644/11 P(R).

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:354





Ordinanza del Presidente della Corte del 14 giugno 2012 –

Qualitest FZE/Consiglio

[causa C-644/11 P(R)]

«Impugnazione – Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Iscrizione della ricorrente sull’elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Misure relative al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Presa in considerazione dell’obiettivo del congelamento e della necessità di assicurarne l’effetto utile – Sostegno finanziario da parte del gruppo di appartenenza al fine di assicurare la sostenibilità dell’impresa non determinante in quanto idoneo a essere preso in considerazione soltanto nei limiti fissati dalla decisione di congelamento (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2; regolamento del Consiglio n. 961/2010; decisione del Consiglio 2010/413) (v. punti 39-46, 65-66)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Misure relative al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Danno non provato in assenza di utilizzo della possibilità, prevista dalla decisione di congelamento, di chiedere autorizzazioni di sblocco (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 54-55)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 61-63)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Misure relative al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Rischio di neutralizzare le conseguenze di una decisione nel merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 72-73,77)

Oggetto

Impugnazione dell’’ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del Tribunale del 3 ottobre 2011, Qualitest FZE/Consiglio (T-421/11 R), recante rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), nonché della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche.

Dispositivo

1)

L’ordinanza del giudice dei procedimenti sommari, che sostituisce il presidente del Tribunale dell’Unione europea, del 3 ottobre 2011, Qualitest FZE/Consiglio (T-421/11 R), è annullata nella parte in cui, mediante essa, il giudice dei procedimenti sommari ha valutato il danno economico allegato dalla Qualitest FZE soltanto alla luce della capacità del gruppo al quale essa appartiene o di quella del suo azionista unico di sostenerla economicamente e di assicurare la sua sopravvivenza fino alla chiusura del procedimento nel merito.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

4)

La Qualitest FZE e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

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