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Document 62011CN0619

Causa C-619/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

GU C 49 del 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

(Causa C-619/11)

2012/C 49/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Patricia Dumont de Chassart

Convenuto: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), violi i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti, tra l’altro, dall’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, in combinato disposto, eventualmente, con gli articoli 17, 39 e/o 43 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, qualora sia interpretato nel senso che esso autorizzerebbe solo il genitore defunto a beneficiare delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all’articolo 72 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, cosicché l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, escluderebbe pertanto in capo al genitore superstite che abbia lavorato in un altro paese dell’Unione europea durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, quale che sia la sua cittadinanza e sempre che sia cittadino di uno Stato membro o che ricada nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, la possibilità di fornire la prova di soddisfare la condizione per cui, in qualità di assegnatario ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, punto 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, egli avrebbe avuto diritto a sei assegni forfettari mensili nel corso dei dodici mesi precedenti il decesso, laddove il genitore superstite, cittadino belga o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che abbia lavorato esclusivamente in Belgio durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, se del caso, per non aver mai lasciato il territorio belga, sarebbe autorizzato a fornire tale prova.


(1)  GU L 149, pag. 2.


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