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Document 62011CN0536

Causa C-536/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Wien (Austria) il 20 ottobre 2011 — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG e a.

GU C 13 del 14.1.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Wien (Austria) il 20 ottobre 2011 — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG e a.

(Causa C-536/11)

2012/C 13/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde

Convenuti: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, Ashland Südchemie Hantos GmbH

Altre parti nel procedimento: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare con riguardo alla sentenza della Corte 14 giugno 2011, causa C-360/09, Pfleiderer, osti ad una disposizione nazionale in materia di intese che subordina senza eccezioni al consenso di tutte le parti del procedimento l’autorizzazione di accesso al fascicolo del Kartellgericht a terzi che non siano parti del procedimento, affinché questi ultimi possano intentare azioni di risarcimento danni nei confronti delle imprese partecipanti alle intese, (anche) in procedimenti in cui abbiano trovato applicazione l’art. 101 TFUE oppure l’art. 102 TFUE in combinato disposto con il regolamento 1/2003/CE (1), e che non consente al giudice una ponderazione caso per caso degli interessi tutelati dal diritto dell’Unione ai fini della determinazione delle condizioni alle quali l’accesso al fascicolo è autorizzato oppure negato.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

2)

Se il diritto dell’Unione osti ad una siffatta disposizione nazionale, quando, sebbene essa si applichi allo stesso modo ad un procedimento antitrust meramente nazionale e non preveda alcuna disciplina speciale per i documenti messi a disposizione dai richiedenti il trattamento favorevole, le analoghe disposizioni nazionali in altri tipi di procedimento, in particolare nei procedimenti giudiziali ed extragiudiziali civili e nel processo penale, consentono l’accesso al fascicolo anche senza il consenso delle parti, a condizione che il terzo che non è parte del procedimento dimostri di avere un legittimo interesse all’accesso e, nel caso concreto, a tale accesso non si opponga l’interesse pubblico prevalente o l’interesse prevalente di un altro soggetto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato; GU L 1, pag. 1.


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