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Document 62011CN0520

    Causa C-520/11: Ricorso proposto l’ 11 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/15


    Ricorso proposto l’11 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

    (Causa C-520/11)

    2011/C 362/22

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Bianchi, agenti)

    Convenuta: Repubblica francese

    Conclusioni

    La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che, non avendo eseguito la decisione della Commissione 2009/726/CE, che chiede alla Francia di sospendere l’applicazione delle misure che vietano l’introduzione sul suo territorio, a fini di alimentazione umana, di latte e di prodotti lattieri provenienti da aziende in cui è stato confermato un caso di scrapie classica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 4, n. 3, TUE e 228 TFUE;

    condannare Repubblica francese alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il 25 febbraio 2009, la Francia ha adottato un decreto relativo al divieto d’importazione sul territorio francese di latte, di prodotti lattieri e di prodotti contenenti latte di origine ovina e caprina a rischio sotto il profilo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, destinati all’alimentazione umana.

    La Commissione ha consultato il Comitato Permanente per la catena alimentare e la salute animale (CPCASA) in vista della proroga, della modifica o dell’abrogazione delle misure cautelari nazionali citate.

    Sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle consultazioni con il CPCASA, il 24 settembre 2009 la Commissione ha ritenuto che le misure cautelari adottate dalla Francia eccedessero quanto necessario per evitare un rischio serio per la salute umana, anche alla luce del principio di precauzione, e ha adottato, sulla base dell’art. 54, n. 2, del regolamento n. 178/2002 (1), la decisione 2009/726/CE (2) che chiede alla Francia di sospendere l’applicazione di tali misure.

    La Repubblica francese ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione, senza però chiederne la sospensione dell’esecuzione.

    La Commissione ritiene che, non avendo eseguito la citata decisione, la Repubblica francese sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 4, n. 3, TUE e 288 TFUE.

    In primo luogo, e in conformità dell’art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

    In secondo luogo, l’art. 288 TFUE dispone che una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti dei destinatari che essa designa, al fine di garantire la piena efficacia della decisione.

    Da ultimo, poiché il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica francese avverso la decisione 2009/726/CE non ha effetto sospensivo, e dato che la Repubblica francese non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione, l’applicazione della decisione impugnata non è stata sospesa.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

    (2)  Decisione della Commissione 24 settembre 2009, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l’introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un’azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica (GU L 258, pag. 27).


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