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Document 62011CN0349

Causa C-349/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 4 luglio 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

GU C 282 del 24.9.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 4 luglio 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

(Causa C-349/11)

2011/C 282/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Auditeur du travail

Convenuto: Yangwei SPRL

Questione pregiudiziale

Se la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (1), debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che preveda:

l’obbligo di conservare una copia del contratto di lavoro a tempo parziale o un estratto contenente gli orari di lavoro, l’identità e la firma delle due parti nel luogo in cui può essere consultato il regolamento di lavoro (art. 157 della legge di programmazione);

l’obbligo secondo cui deve essere possibile stabilire in qualsiasi momento l’inizio del periodo di lavoro (art. 158 della legge di programmazione);

riguardo agli orari variabili, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare gli orari al lavoratore mediante avviso almeno cinque giorni prima; un avviso deve inoltre essere affisso all’inizio della giornata con l’orario individuale di lavoro di ciascun lavoratore a tempo parziale; tale avviso deve inoltre essere conservato per un anno (art. 159 della legge di programmazione);

l’obbligo per il datore di lavoro che impieghi lavoratori a tempo parziale di disporre di un documento in cui vengono segnate tutte le deroghe agli orari di lavoro di cui agli artt. 157-159 (art. 160 della legge di programmazione), documento che deve essere redatto secondo determinate modalità precisate nell’art. 161 della legge di programmazione.


(1)  GU 1998, L 14, pag. 9.


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