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Document 62011CJ0518

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013.
    UPC Nederland BV contro Gemeente Hilversum.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam.
    Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE – Ambito di applicazione ratione materiae – Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo – Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata – Clausola contrattuale riguardante la tariffa – Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione – Principio di leale cooperazione.
    Causa C‑518/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:709

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    7 novembre 2013 ( *1 )

    «Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo — Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata — Clausola contrattuale riguardante la tariffa — Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione — Principio di leale cooperazione»

    Nella causa C‑518/11,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con decisione del 4 ottobre 2011, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2011, nel procedimento

    UPC Nederland BV

    contro

    Gemeente Hilversum,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 novembre 2012,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’UPC Nederland BV, da P. Glazener e E. Besselink, advocaten;

    per la Gemeente Hilversum, da J. Doeleman e G. van der Wal, advocaten;

    per il governo dei Paesi Bassi, inizialmente da C. Wissels, successivamente da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Nijenhuis, P. Van Nuffel e L. Nicolae, in qualità di agenti;

    per l’Autorità di sorveglianza EFTA, da X. Lewis e M. Moustakali, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»), della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24, pag. 1), della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), e della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’UPC Nederland BV (in prosieguo: l’«UPC») e la Gemeente Hilversum (Comune di Hilversum; in prosieguo: «Hilversum») in merito a un contratto relativo alla vendita da parte di detto Comune dell’impresa di teledistribuzione via cavo di sua appartenenza.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    Il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica

    3

    Il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: il «NQN») è costituito dalla direttiva quadro e dalle quattro direttive particolari che l’accompagnano, ossia la direttiva 97/66, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale (in prosieguo, queste quattro ultime direttive, congiuntamente: le «direttive particolari»).

    4

    Le direttive autorizzazioni, accesso, servizio universale nonché la direttiva quadro sono state modificate dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, queste quattro direttive continuano ad applicarsi alla presente controversia nella loro versione iniziale.

    – La direttiva quadro

    5

    Il considerando 5 della direttiva quadro così recita:

    «La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva [autorizzazioni], la direttiva [accesso], la direttiva [servizio universale], la direttiva [97/66] (…). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive [(GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60)]. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori».

    6

    L’articolo 2, lettere a) e c), di tale direttiva è formulato nei termini seguenti:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

    (...)

    c)

    “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18),] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

    7

    L’articolo 3 della richiamata direttiva così dispone:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione [in prosieguo: le «ANR»] dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.

    2.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle [ANR] provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. (...)

    (...)

    6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione [europea] tutte le [ANR] cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive».

    8

    L’articolo 8 della medesima direttiva è formulato nei termini seguenti:

    «1   Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le [ANR] adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

    (…)

    2.   Le [ANR] promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

    a)

    assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;

    b)

    garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

    (…)

    3.   Le [ANR] contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro:

    a)

    rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;

    (…)

    d)

    collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

    (…)».

    9

    Gli articoli da 9 a 13 della direttiva quadro aggiungono che i compiti delle ANR riguardano anche la gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, la numerazione, l’assegnazione dei nomi a dominio e l’indirizzamento, i diritti di passaggio, la coubicazione e la condivisione di strutture, la separazione contabile e i rendiconti finanziari.

    – La direttiva accesso

    10

    L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva accesso così dispone:

    «(…) per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le [ANR] possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Le [ANR] tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi».

    – La direttiva 2009/140

    11

    Il considerando 5 della direttiva 2009/140 così recita:

    «Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile».

    Le altre direttive pertinenti

    12

    Ai sensi del considerando 7 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva concorrenza»):

    «La presente direttiva fa riferimento ai “servizi di comunicazione elettronica” e alle “reti di comunicazione elettronica” anziché ai termini “servizi di telecomunicazioni” e “reti di telecomunicazioni” precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un’unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Occorre quindi riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. Inoltre, va chiarito che la nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento».

    13

    L’articolo 1, punto 3, della direttiva concorrenza è redatto come segue:

    «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    (...)

    3)

    per “servizi di comunicazione elettronica” si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva [98/34] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

    14

    L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, pag. 1), così prevede:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    “servizio di media audiovisivo”:

    i)

    un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della [direttiva quadro]. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo».

    Il diritto olandese

    15

    Il Regno dei Paesi Bassi ha trasposto il NQN nel diritto nazionale mediante la modifica della legge sulle telecomunicazioni (Telecommunicatiewet, Stb. 2004, n. 189), entrata in vigore il 19 maggio 2004 (Stb. 2004, n. 207).

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    16

    Al pari di altri comuni olandesi, Hilversum aveva affidato l’installazione, la manutenzione e la gestione di una rete televisiva via cavo nel suo territorio a una società di teledistribuzione di sua appartenenza. Tale operazione era considerata alla stregua di un servizio di pubblica utilità, poiché i comuni hanno il compito di fornire ai loro abitanti, tenendo conto dei costi d’impresa, il maggior numero possibile di programmi televisivi, in condizioni di ricezione ottimali e alla tariffa più vantaggiosa possibile.

    17

    Sotto l’influenza dell’evoluzione avvenuta a livello dell’Unione, numerosi comuni hanno deciso di vendere le proprie imprese di teledistribuzione via cavo. Ai sensi dei contratti di vendita conclusi a tal fine, i comuni si riservavano competenze in materia di composizione e di tariffazione del pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo (in prosieguo: il «pacchetto di base accessibile via cavo») offerti alle famiglie connesse alla rete.

    18

    Pertanto, con il contratto del 1o luglio 1996 relativo alla futura gestione della rete di teledistribuzione via cavo a Hilversum (in prosieguo: il «contratto»), tale Comune ha venduto al dante causa dell’UPC la società di teledistribuzione via cavo, compresa la rete via cavo che tale Comune aveva fatto installare.

    19

    Con tale contratto Hilversum si impegnava a collaborare affinché l’acquirente ottenesse un’autorizzazione per l’installazione, il mantenimento e la gestione di una rete via cavo nel territorio di detto Comune.

    20

    Dal canto suo, l’UPC si impegnava ad effettuare investimenti tali da consentire la realizzazione di una rete via cavo atta a offrire un servizio migliore all’abbonato medio di detto Comune e a mettere a sua disposizione, oltre ai programmi radiotelevisivi, un pacchetto interessante di servizi di telecomunicazione per privati e professionisti.

    21

    Inoltre, il contratto conteneva una clausola secondo la quale l’UPC doveva garantire un pacchetto di base accessibile via cavo rispondente ai criteri di composizione e di tariffazione specificati in tale contratto (in prosieguo: la «clausola tariffaria»). Quest’ultimo precisava al riguardo che la tariffa mensile per il pacchetto di base accessibile via cavo sarebbe stata oggetto di un adeguamento annuale in base all’indice dei prezzi al consumo, secondo una formula indicata nell’allegato del contratto. Si precisava inoltre che gli aumenti dei costi esterni avrebbero inciso proporzionalmente sulla tariffa, qualora l’adeguamento previsto da tale clausola fosse risultato insufficiente a coprire tali aumenti.

    22

    Del pari, il contratto escludeva il recesso o la cessazione totale o parziale dello stesso senza l’autorizzazione scritta di tutte le parti e prevedeva che sarebbe stato possibile modificarlo soltanto con l’autorizzazione scritta di tutte le parti, fermo restando che queste ultime avrebbero in ogni caso rinegoziato il suo contenuto dopo dieci anni.

    23

    Con lettera del 28 novembre 2003 l’UPC ha comunicato a Hilversum che la tariffa del pacchetto di base accessibile via cavo per tutte le famiglie di Hilversum sarebbe stata aumentata a partire dal 1o gennaio 2004, passando da EUR 10,28 [imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») compresa] mensili a EUR 13,32 (IVA compresa), essendo noto che l’UPC fatturava il suo pacchetto di base accessibile via cavo a EUR 16 negli altri comuni.

    24

    Hilversum ha avviato un’azione diretta a vietare all’UPC di procedere all’aumento della tariffa previsto. Con sentenza del 23 dicembre 2003 il Rechtbank te Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha accolto tale domanda. Detta sentenza è stata confermata in appello da una sentenza del Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) del 12 agosto 2004. Il ricorso per cassazione dell’UPC avverso tale sentenza è stato respinto da una sentenza dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema) dell’8 luglio 2005.

    25

    Peraltro, nel corso del 2003, in seguito a reclami concernenti gli aumenti tariffari annunciati dall’UPC, la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorità olandese per la concorrenza; in prosieguo: la «NMa») ha aperto un’indagine diretta a stabilire se, fatturando tariffe eccessive per gli abbonamenti, l’UPC si fosse resa responsabile di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 24 della legge sulla concorrenza [Wet houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet)], del 22 maggio 1997.

    26

    Con decisione del 27 settembre 2005, la NMa ha concluso che le tariffe applicate dall’UPC non erano eccessive e che tale impresa non aveva commesso un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 24 della legge sulla concorrenza.

    27

    Il 28 settembre 2005 l’Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (autorità indipendente per le poste e le telecomunicazioni; in prosieguo: l’«OPTA») ha adottato un progetto di decisione concernente il mercato della trasmissione e della fornitura di segnali audiovisivi nel territorio di competenza dell’UPC, in cui tale autorità riteneva che l’UPC disponesse, nel suo territorio di competenza, di un potere significativo sul mercato della fornitura di pacchetti di base accessibili via cavo, e le imponeva obblighi relativi al calcolo delle sue tariffe.

    28

    Il 3 novembre 2005 la Commissione, alla quale l’OPTA aveva presentato tale progetto di decisione conformemente alla procedura prevista nella direttiva quadro, ha espresso dubbi sulla compatibilità del progetto con la direttiva quadro, letta in combinato disposto con la raccomandazione 2003/311/CE della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21 (GU L 114, pag. 45). Nella sua decisione definitiva del 17 marzo 2006, l’OPTA ha infine rinunciato al controllo dei prezzi previsto.

    29

    Il 15 maggio 2005 l’UPC ha avviato dinanzi al Rechtbank te Amsterdam un procedimento contro Hilversum, nell’ambito del quale ha chiesto che la clausola tariffaria fosse dichiarata nulla e che si ingiungesse a Hilversum di autorizzare gli aumenti tariffari. A tale proposito l’UPC deduceva l’incompatibilità di tale clausola con il diritto dell’Unione.

    30

    Poiché tale ricorso è stato respinto, l’UPC ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo, da un lato, di annullare la clausola tariffaria o, in subordine, di dichiararla inapplicabile, nonché, dall’altro, di dichiarare Hilversum responsabile del danno che l’UPC riteneva di avere subìto per non aver potuto applicare ai propri abbonati stabiliti nel territorio di Hilversum la tariffa comune da essa praticata su scala nazionale.

    31

    Nella decisione di rinvio il Gerechtshof te Amsterdam rileva, in primo luogo, che le parti del procedimento principale non concordano, anzitutto, sulla questione se il servizio proposto dall’UPC, ossia la fornitura di un pacchetto di base accessibile via cavo, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del NQN.

    32

    In secondo luogo, qualora il servizio fornito dall’UPC rientrasse nell’ambito di applicazione del NQN, esso s’interroga sulle conseguenze dell’applicazione di quest’ultimo per quanto concerne la clausola tariffaria. In tale contesto, secondo il giudice del rinvio si pone la questione se Hilversum abbia conservato il potere di difendere l’interesse pubblico intervenendo nella fissazione delle tariffe, nel qual caso si porrebbe necessariamente anche la questione se il NQN persegua l’obiettivo di realizzare un’armonizzazione completa e se un ulteriore intervento dei pubblici poteri resti possibile. Qualora tale potere d’intervento fosse escluso, occorrerebbe allora chiedersi se l’autorità pubblica sia vincolata da un dovere di leale cooperazione ai sensi del diritto dell’Unione.

    33

    In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se gli effetti di un’eventuale invalidità della clausola tariffaria siano definiti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dalla sanzione della nullità prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

    34

    In tale contesto, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se un servizio, consistente nella fornitura di [un pacchetto di base accessibile via cavo], per [il quale] vengono addebitati sia i costi di trasmissione sia un importo relativo alla (imputazione della) remunerazione corrisposta agli enti radiotelevisivi e agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del NQN.

    2)

    a)

    Se, alla luce della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, degli obiettivi del NQN, che prevede un rigido regime di coordinamento e di consultazione prima che un’[ANR] abbia la facoltà (esclusiva) di intervenire sulle tariffe applicate all’utente finale mediante un provvedimento come il controllo dei prezzi, al Comune spetti ancora una facoltà di tutelare gli interessi pubblici dei suoi cittadini, intervenendo sulle tariffe finali mediante una clausola [tariffaria].

    b)

    In caso di risposta negativa, se il NQN osti a che il Comune mantenga una clausola [tariffaria] nel quadro della vendita della sua impresa di teledistribuzione via cavo.

    In caso di risposta negativa alle questioni [2, sub a) e 2, sub b)], si solleva la seguente questione:

    3)

    Se un ente pubblico come il Comune, in una situazione come la presente, sia soggetto (anche) ad un obbligo di leale cooperazione ai sensi del diritto dell’Unione qualora, nella stipulazione e quindi nel mantenimento della clausola [tariffaria], non agisca nell’esercizio di un servizio pubblico, ma nell’ambito di una facoltà di diritto privato [v. anche questione 6, sub a)].

    4)

    Qualora il NQN sia applicabile e il Comune sia soggetto ad un obbligo di leale cooperazione:

    a)

    se l’obbligo di leale cooperazione, in combinazione con (gli obiettivi del) NQN, che prevedono un regime severo di coordinamento e consultazione prima che un’[ANR] possa intervenire sulle tariffe applicate agli utenti finali mediante un provvedimento come il controllo del prezzo, osti a che il Comune mantenga la clausola [tariffaria].

    b)

    In caso di risposta negativa, se la soluzione della [quarta questione, sub a)] sia diversa per il periodo successivo alla “letter of serious doubt” in cui la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità del controllo dei prezzi proposto dall’OPTA con gli obiettivi del NQN, quali descritti all’articolo 8 della direttiva quadro, e a seguito della quale l’OPTA ha rinunciato ad adottare tale misura.

    5)

    a)

    Se l’articolo 101 TFUE sia una disposizione di ordine pubblico che comporta che il giudice debba applicarla d’ufficio ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice di procedura civile olandese.

    b)

    In caso di risposta affermativa, per quali fatti emersi nel processo il giudice debba procedere d’ufficio ad un esame dell’applicabilità dell’articolo 101 TFUE. Se il giudice sia tenuto a procedervi anche se detto esame potrebbe (eventualmente) portare ad integrare i fatti, ai sensi dell’articolo 149 del codice di procedura civile olandese, dopo che alle parti è stata offerta la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

    6)

    Qualora l’articolo 101 TFUE debba essere applicato d’ufficio e alla luce (degli obiettivi) del NQN, dell’applicazione del medesimo ad opera dell’OPTA e della Commissione [e] della convergenza delle nozioni utilizzate nel NQN, quali il potere di mercato e la delimitazione dei mercati rilevanti, con le nozioni analoghe nel diritto europeo della concorrenza, in seguito ai fatti emersi nel processo si sollevano le seguenti questioni:

    a)

    Se il Comune, nella vendita della sua rete di teledistribuzione via cavo e nella clausola [tariffaria] stipulata in tale sede, debba essere considerato come un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE [v. anche questione 3)].

    b)

    Se la clausola [tariffaria] debba essere considerata come una restrizione fondamentale, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE e come specificata nella comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (de minimis) (GU 2001, C 368, pag. 13, punto 11). In tal caso, se per questo solo fatto si configuri una restrizione sensibile della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In caso negativo, se la risposta sia influenzata dalle circostanze di cui alla [questione 6, sub d)].

    c)

    Qualora la clausola [tariffaria] non costituisca una restrizione fondamentale, se essa abbia (già) una portata di limitazione della concorrenza in quanto:

    [la NMa] ha dichiarato che la UPC non ha abusato della sua posizione dominante con le tariffe (più alte) da essa applicate per la prestazione di servizi analoghi alla fornitura [di un] pacchetto di base [accessibile] via cavo sul medesimo mercato;

    la Commissione, nella sua “letter of serious doubt”, ha espresso seri dubbi sulla compatibilità di un intervento (ex ante mediante un controllo del prezzo) sulle tariffe applicate agli utenti finali per servizi quale la fornitura [di un] pacchetto di base [accessibile via cavo] ad opera dell’UPC con gli obiettivi definiti all’articolo 8 della direttiva quadro. Se incida sulla risposta a tale questione la circostanza che l’OPTA ha rinunciato ad un controllo del prezzo a seguito della “letter of serious doubt”.

    d)

    Se il contratto, con la clausola [tariffaria], costituisca una restrizione sensibile della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, considerando (anche) che:

    l’UPC è considerata come un’impresa con un significativo potere di mercato ai sensi del NQN ([comunicazione] de minimis, punto 7);

    quasi tutti i comuni olandesi, che negli anni ’90 hanno venduto le loro imprese di teledistribuzione via cavo a gestori tra cui l’UPC, in detti contratti si sono riservati taluni poteri con riguardo alla tariffazione del pacchetto di base [accessibile via cavo] ([comunicazione] de minimis, punto 8).

    e)

    Se il contratto, contenente la clausola [tariffaria], debba essere considerato (idoneo a) influenzare in maniera significativa il commercio tra gli Stati, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e come meglio specificato nelle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2004, C 101, pag. 81), tenendo presente che:

    l’UPC è considerata come un’impresa che dispone di un significativo potere di mercato ai sensi del NQN;

    l’OPTA ha seguito la procedura consultiva europea al fine di adottare un provvedimento di controllo dei prezzi con riguardo a servizi come la fornitura [di un] pacchetto di base [accessibile via cavo] da parte di operatori via cavo che detengono un significativo potere di mercato come la UPC, procedura che, in forza del NQN, deve essere espletata qualora una misura proposta possa incidere sul commercio tra gli Stati membri;

    il contratto rappresentava a suo tempo un valore di 51 milioni di fiorini olandesi (NLG) (più di EUR 23 milioni);

    quasi tutti i comuni olandesi, che negli anni ’90 hanno venduto le loro reti di teledistribuzione via cavo a gestori tra cui l’UPC, si sono riservati in detti contratti taluni poteri con riguardo alla tariffazione del pacchetto di base [accessibile via cavo].

    7)

    Se il giudice abbia ancora competenza per dichiarare inapplicabile un divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE alla clausola [tariffaria] in forza dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, alla luce del NQN e dei seri dubbi espressi dalla Commissione nella “letter of serious doubt” sulla compatibilità di interventi (ex ante) sulle tariffe applicate all’utente finale con gli obiettivi del diritto della concorrenza. Se la soluzione a detta questione sia influenzata dalla circostanza che l’OPTA ha rinunciato al controllo del prezzo proposto a seguito della “letter of serious doubt”.

    8)

    Se la sanzione europea della nullità, di cui all’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, lasci spazio per una relativizzazione del suo effetto nel tempo alla luce delle circostanze al momento della stipula del contratto (vale a dire nel periodo iniziale della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni) e degli sviluppi successivi nel settore, tra i quali l’entrata in vigore del NQN e i conseguenti seri dubbi mossi dalla Commissione all’adozione di una misura di controllo dei prezzi».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    35

    Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che un servizio consistente nella fornitura di un pacchetto di base accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere rientri nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae sia di tale direttiva sia delle direttive particolari che costituiscono il NQN applicabile ai servizi di comunicazione elettronica.

    36

    A tale proposito occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, lettere a) e c), della direttiva quadro, per «servizio di comunicazione elettronica» si intende un servizio fornito di norma a pagamento, consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Tale articolo della direttiva quadro precisa inoltre che la nozione di «servizio di comunicazione elettronica» non comprende i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

    37

    Tale definizione di servizio di comunicazione elettronica è stata ripresa in termini equivalenti all’articolo 1, punto 3, della direttiva concorrenza.

    38

    Come emerge dal considerando 5 della direttiva quadro, la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo, e nel contesto della predisposizione di detto quadro è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Secondo tale medesimo considerando, il NQN non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione, e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello dell’Unione o nazionale riguardo a tali servizi, conformemente al diritto dell’Unione, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione.

    39

    Del pari, il considerando 7 della direttiva concorrenza, che spiega che le nozioni di servizi e reti di «comunicazione elettronica» sono state preferite a quelle di servizi e reti di «telecomunicazioni», proprio al fine di tenere conto del fenomeno della convergenza, indica che tali definizioni inglobano tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, per ricomprendervi le reti fisse, radiomobili, televisive via cavo o satellitari. Tale medesimo considerando precisa che occorre riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica.

    40

    Peraltro, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva sui servizi di media audiovisivi definisce il servizio di media audiovisivi come un servizio, quale definito agli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva quadro.

    41

    Dagli elementi che precedono risulta che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, le direttive pertinenti, in particolare la direttiva quadro, la direttiva concorrenza e la direttiva sui servizi di media audiovisivi, stabiliscono una distinzione chiara tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale – sicché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri –, senza fare riferimento né agli utenti dei servizi forniti né alla struttura dei costi di trasmissione loro fatturati.

    42

    Nella specie, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte emerge che l’UPC esercita un’attività che consiste fondamentalmente nel trasmettere programmi radiofonici e televisivi via cavo ai propri clienti, titolari di un abbonamento. L’UPC ha confermato in udienza dinanzi alla Corte di non produrre essa stessa detti programmi e di non esercitare alcun controllo editoriale sul loro contenuto.

    43

    Se è pur vero che i clienti dell’UPC sottoscrivono un abbonamento per accedere al pacchetto di base accessibile via cavo proposto da tale società, ciò non implica tuttavia che l’attività di quest’ultima, che consiste nel diffondere i programmi prodotti dagli editori di contenuti, nella specie i canali radiofonici e televisivi, trasmettendo tali programmi fino al punto di connessione della sua rete via cavo situato al domicilio dei propri abbonati, debba essere esclusa dalla nozione di «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro e, pertanto, dall’ambito di applicazione del NQN.

    44

    Al contrario, da quanto rilevato ai punti da 36 a 41 della presente sentenza discende che la fornitura di un pacchetto di base accessibile via cavo rientra nella nozione di servizio di comunicazione elettronica e, quindi, nell’ambito di applicazione ratione materiae del NQN, nei limiti in cui tale servizio comprenda la trasmissione di segnali sulla rete di teledistribuzione via cavo.

    45

    Qualsiasi diversa interpretazione ridurrebbe in maniera considerevole la portata del NQN, pregiudicherebbe l’effetto utile delle disposizioni in esso contenute e comprometterebbe di conseguenza la realizzazione degli obiettivi che tale quadro persegue. Infatti, come emerge dal considerando 5 della direttiva 2009/140, poiché la finalità stessa del NQN è la creazione di un vero e proprio mercato interno delle comunicazioni elettroniche, nell’ambito del quale queste ultime devono, in definitiva, essere disciplinate dal solo diritto della concorrenza, l’esclusione delle attività di un’impresa come l’UPC dal suo ambito di applicazione, con il pretesto che essa non si limita a trasmettere segnali, priverebbe quest’ultimo del suo significato.

    46

    Per le stesse ragioni, il fatto che i costi di trasmissione fatturati agli abbonati comprendano la remunerazione dovuta ai canali radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere non può ostare alla qualificazione del servizio fornito dall’UPC come «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi del NQN.

    47

    Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro dev’essere interpretato nel senso che un servizio consistente nella fornitura di un pacchetto di base accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae sia di tale direttiva sia delle direttive particolari che costituiscono il NQN applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, nei limiti in cui tale servizio comprenda principalmente la trasmissione dei contenuti televisivi sulla rete di teledistribuzione via cavo fino al terminale ricevente del consumatore finale.

    Sulla seconda questione, sub a)

    48

    Con la seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive che compongono il NQN debbano essere interpretate nel senso che, a decorrere dalla scadenza del loro termine di trasposizione, esse non consentono che un ente quale quello di cui al procedimento principale intervenga sulle tariffe applicate al consumatore finale per la fornitura di un pacchetto di base accessibile via cavo.

    49

    Va anzitutto rilevato che l’approccio del NQN si distingue da quello che presiedeva al quadro normativo precedentemente in vigore. Infatti, nel vecchio quadro normativo, le norme applicabili in un determinato mercato erano definite dal quadro normativo stesso, mentre nel NQN sono le ANR ad essere competenti per definire il mercato pertinente ai fini dell’applicazione delle norme e degli strumenti d’intervento normativi previsti dal NQN. A tal fine, le ANR hanno il compito di procedere ad analisi di mercato e, in particolare, quando constatano che talune imprese dispongono di un potere di mercato significativo, possono imporre loro determinati obblighi, anche tariffari.

    50

    Le funzioni di regolamentazione dell’ANR sono definite agli articoli da 8 a 13 della direttiva quadro. In particolare, l’articolo 8 di tale direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le ANR prendano tutte le ragionevoli misure dirette a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, assicurando che non si verifichino distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche ed eliminando gli ultimi ostacoli alla fornitura di detti servizi a livello dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7, C-380/05, Racc. pag. I-349, punto 81, nonché del 13 novembre 2008, Commissione/Polonia, C-227/07, Racc. pag. I-8403, punti 62 e 63).

    51

    Tra tali misure, che in alcuni casi devono essere previamente notificate alla Commissione, si annoverano misure connesse al recupero dei costi e al controllo dei prezzi, compresi gli obblighi concernenti l’orientamento dei prezzi sulla base dei costi, in particolare sul fondamento dell’articolo 13 della direttiva accesso.

    52

    Secondo l’articolo 3 della direttiva quadro, gli Stati membri provvedono, in particolare, affinché le funzioni attribuite alle ANR vengano esercitate da organi competenti e indipendenti. Gli Stati membri devono peraltro notificare alla Commissione i nomi delle ANR nonché le loro rispettive responsabilità.

    53

    Orbene, dal fascicolo presentato alla Corte emerge inequivocabilmente che Hilversum non è un’ANR. In proposito è sufficiente osservare che il Regno dei Paesi Bassi non ha notificato alla Commissione nessuna decisione o intenzione di designare detto Comune quale ANR, ma tale Stato membro ha al contrario designato l’OPTA. La situazione di Hilversum non è del resto affatto assimilabile a quella di un legislatore nazionale, come contemplata dalla Corte al punto 30 della sentenza del 6 ottobre 2010, Base e a. (C-389/08, Racc. pag. I-9073).

    54

    Ne consegue che, in linea di principio, Hilversum non è competente a intervenire direttamente sulle tariffe applicate al consumatore finale per i servizi rientranti nel NQN. Come emerge dalla risposta alla prima questione sollevata, tra tali servizi si annovera quello consistente nel fornire un pacchetto di base accessibile via cavo. In ogni caso, Hilversum può chiedere all’ANR, nella specie l’OPTA, di adottare misure adeguate.

    55

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione, sub a), dichiarando che le direttive che compongono il NQN devono essere interpretate nel senso che, a decorrere dalla scadenza del loro termine di trasposizione, esse non consentono che un ente come quello di cui al procedimento principale, che non ha la qualità di ANR, intervenga direttamente sulle tariffe applicate al consumatore finale per la fornitura di un pacchetto di base accessibile via cavo.

    Sulla seconda questione, sub b), e sulla quarta questione, sub a)

    56

    Con la seconda questione, sub b), e con la quarta questione, sub a), che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive che compongono il NQN debbano essere interpretate nel senso che non consentono, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale e tenuto conto del principio di leale cooperazione, che un ente che non ha la qualità di ANR si avvalga, nei confronti di un fornitore di pacchetti di base accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un contratto concluso prima dell’adozione del NQN e che limita la libertà tariffaria di tale fornitore.

    57

    La clausola tariffaria di cui al procedimento principale è stata stipulata nel contratto del 1o luglio 1996, con il quale Hilversum ha venduto al dante causa dell’UPC la società di teledistribuzione via cavo che aveva controllato fino a quel momento. Né il giudice del rinvio né nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte ha messo in discussione la validità di tale clausola al momento della sua stipulazione o il fatto che essa sia stata liberamente negoziata e conclusa tra Hilversum e il dante causa dell’UPC, circostanza che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare alla luce dei fatti e del diritto nazionale. Fatta salva tale verifica, la seconda questione, sub b), e la quarta questione, sub a), devono essere intese come relative a un contratto validamente concluso.

    58

    Come ha osservato Hilversum, anche se nulla nelle direttive che compongono il NQN consente di concludere che esse hanno l’effetto di rendere automaticamente invalida una clausola tariffaria validamente conclusa prima dell’adozione di tali direttive, tale constatazione non fornisce una risposta sufficiente alle questioni sollevate. Infatti, tale risposta dovrà permettere al giudice del rinvio di pronunciarsi non soltanto sulla domanda dell’UPC diretta ad annullare detta clausola tariffaria, ma anche sulla domanda presentata in via subordinata dall’UPC, tendente a far dichiarare che, a causa del NQN, Hilversum non può continuare ad avvalersi di tale clausola.

    59

    Si deve ricordare che, nei settori rientranti nel diritto dell’Unione, compreso quello dei servizi di comunicazione elettronica, le autorità pubbliche degli Stati membri sono tenute al rispetto del principio di leale cooperazione. In forza di tale principio, esse devono adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 18 marzo 1986, Commissione/Belgio, 85/85, Racc. pag. 1149, punto 22; del 4 marzo 2004, Germania/Commissione, C-344/01, Racc. pag. I-2081, punto 79, e del 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, Racc. pag. I-3015, punto 56).

    60

    Nell’ambito del perseguimento degli interessi dei consumatori residenti nel suo territorio, spetta pertanto a Hilversum contribuire all’efficacia del regime istituito dal NQN, evitando qualsiasi misura contraria a quest’ultimo.

    61

    Nel caso di specie, è pacifico che il contratto prevedeva che le parti ne avrebbero rinegoziato il contenuto dopo dieci anni. In udienza Hilversum ha confermato che, al fine di mantenere per i propri abitanti tariffe applicabili in forza della clausola tariffaria contenuta in tale contratto, alla scadenza di detto termine di dieci anni esso si è opposto all’adeguamento di tale clausola.

    62

    Orbene, detta clausola fissava la tariffa mensile per il pacchetto di base accessibile via cavo a NLG 13,65 IVA esclusa, e consentiva all’UPC di adeguare tale tariffa soltanto in funzione dell’indice dei prezzi al consumo e degli aumenti dei «costi esterni». Insistendo sull’applicazione continua e invariata di tale limitazione della libertà tariffaria dell’UPC, anche se il contratto invitava a una concertazione al fine di valutare tale clausola alla luce degli sviluppi avvenuti tra il 1996 e il 2006, Hilversum ha contribuito all’inosservanza, nel suo territorio, delle norme del NQN, che non impongono una limitazione di questo tipo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ma, al contrario, ne accentuano la libertà tariffaria per mezzo di restrizioni precise che possono essere fissate dalle ANR sulla base di un’analisi di mercato e nell’ambito di procedure ben determinate.

    63

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione, sub b), e alla quarta questione, sub a), dichiarando che le direttive che compongono il NQN devono essere interpretate nel senso che non consentono, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale e tenuto conto del principio di leale cooperazione, che un ente che non ha la qualità di ANR si avvalga, nei confronti di un fornitore di pacchetti di base accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un contratto concluso prima dell’adozione del NQN applicabile ai servizi di comunicazione elettronica e che limita la libertà tariffaria di tale fornitore.

    Sulla terza questione, sulla quarta questione, sub b), e sulle questioni dalla quinta all’ottava

    64

    In considerazione delle risposte fornite alla prima questione, alla seconda questione, sub a) e b), e alla quarta questione, sub a), non è necessario rispondere alla terza questione, alla quarta questione, sub b), né alle questioni dalla quinta all’ottava.

    Sulle spese

    65

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dev’essere interpretato nel senso che un servizio consistente nella fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae sia di tale direttiva sia delle direttive 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), che costituiscono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, nei limiti in cui tale servizio comprenda principalmente la trasmissione dei contenuti televisivi sulla rete di teledistribuzione via cavo fino al terminale ricevente del consumatore finale.

     

    2)

    Tali direttive devono essere interpretate nel senso che, a decorrere dalla scadenza del loro termine di trasposizione, esse non consentono che un ente come quello di cui al procedimento principale, che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione, intervenga direttamente sulle tariffe applicate al consumatore finale per la fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo.

     

    3)

    Le medesime direttive devono essere interpretate nel senso che non consentono, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale e tenuto conto del principio di leale cooperazione, che un ente che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione si avvalga, nei confronti di un fornitore di pacchetti di base di programmi radiofonici e televisivi accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un contratto concluso prima dell’adozione del nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica e che limita la libertà tariffaria di tale fornitore.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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