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Document 62011CC0451

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 7 giugno 2012.
    Natthaya Dülger contro Wetteraukreis.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gieβen.
    Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Articolo 7, primo comma — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore turco.
    Causa C‑451/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:331

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    YVES BOT

    presentate il 7 giugno 2012 ( 1 )

    Causa C-451/11

    Natthaya Dülger

    contro

    Wetteraukreis

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen (Germania)]

    «Accordo di associazione CEE-Turchia — Interpretazione della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina thailandese che ha risieduto per un periodo di almeno cinque anni con il lavoratore turco — Diritti acquisiti prima della pronuncia della sentenza di divorzio dal lavoratore turco»

    1. 

    La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare la portata dell’articolo 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione ( 2 ), del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione ( 3 ). Tale disposizione prevede che il familiare di un lavoratore turco, che sia stato autorizzato a raggiungere detto lavoratore nel territorio dello Stato membro ospitante, ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego nel suddetto territorio, qualora vi risieda da almeno tre anni, e beneficia del libero accesso a qualsiasi attività dipendente, di sua scelta, qualora vi risieda regolarmente da almeno cinque anni.

    2. 

    In particolare, la Corte è chiamata stabilire se un cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca, possa essere considerato quale familiare di un lavoratore turco ai sensi della suddetta disposizione e possa far valere, in tal modo, i diritti che quest’ultima gli conferisce.

    3. 

    Esporrò in prosieguo le ragioni per cui ritengo che l’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca e che abbia risieduto per un periodo di almeno cinque anni con il proprio coniuge, lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, possa essere qualificato come «familiare» di un lavoratore turco.

    4. 

    Successivamente, proporrò alla Corte di dichiarare che tale cittadino, il quale, in qualità di familiare di un lavoratore turco, gode dei diritti riconosciutigli da detta disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio dal suddetto lavoratore turco, pronunciato in data successiva all’acquisizione dei medesimi.

    I – Contesto normativo

    A – Il diritto dell’Unione

    1. L’Accordo di associazione

    5.

    Al fine di disciplinare la libera circolazione dei lavoratori turchi nel territorio della Comunità economica europea, il 12 settembre 1963 è stato concluso un Accordo di associazione tra quest’ultima e la Repubblica di Turchia. Tale accordo ha lo scopo di «promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello dell’occupazione e del tenore di vita del popolo turco» ( 4 ).

    6.

    La realizzazione progressiva della libera circolazione dei lavoratori turchi prevista da detto Accordo deve avvenire secondo le modalità decise dal Consiglio di associazione, che ha il compito di garantire l’applicazione e lo sviluppo progressivo del regime di associazione ( 5 ).

    2. Il Protocollo addizionale all’Accordo di associazione

    7.

    Il Protocollo addizionale all’Accordo di associazione ( 6 ) stabilisce le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria dell’Associazione. Esso contiene, nel suo titolo II, una serie di articoli relativi alla circolazione delle persone e dei servizi.

    8.

    Esso prevede infatti, al suo articolo 59, che, «[n]ei settori coperti dal presente protocollo addizionale, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità».

    3. La decisione n. 1/80

    9.

    Il Consiglio di associazione ha quindi adottato la decisione n. 1/80 che mira, in particolare, a migliorare la situazione giuridica dei lavoratori e dei loro familiari rispetto al regime istituito con la decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione, del 20 dicembre 1976, relativa all’attuazione dell’articolo 12 dell’Accordo di associazione. Tale ultima decisione prevedeva, a favore dei lavoratori turchi, un diritto progressivo di accesso all’impiego nello Stato membro ospitante, nonché, a favore dei figli dei suddetti lavoratori, il diritto di accedere all’istruzione in tale Stato.

    10.

    Le disposizioni applicabili ai diritti dei familiari di un lavoratore turco sono contenute nell’articolo 7 della decisione n. 1/80, il quale così recita:

    «I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

    hanno il diritto di rispondere – fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità – a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

    beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

    I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro, e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni, potranno rispondere a qualsiasi offerta di impiego in tale Stato membro».

    B – Il diritto nazionale

    11.

    L’articolo 4, paragrafo 5, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), del 30 luglio 2004 ( 7 ), prevede che uno straniero, cui spetti un diritto di soggiorno in base all’Accordo di associazione, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale diritto producendo la prova del possesso di un permesso di soggiorno, laddove egli non disponga né di un permesso di stabilimento né di un titolo di soggiorno permanente nell’ambito dell’Unione europea. Il permesso di soggiorno viene rilasciato su richiesta.

    II – Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

    12.

    La ricorrente nel procedimento principale, la sig.ra Dülger, è una cittadina thailandese, nata a Buriram (Thailandia) il 26 luglio 1973, ed entrata nel territorio tedesco il 30 giugno 2002 con un visto turistico.

    13.

    Il 12 settembre 2002 contraeva matrimonio, in Danimarca, con il sig. Dülger, cittadino turco, nato in Turchia il 1o dicembre 1960. Quest’ultimo è in possesso, dal 1988, di un permesso di soggiorno illimitato in Germania. Il sig. Dülger ha lavorato, presso diversi datori di lavoro, dal 1o ottobre 2002 al 30 giugno 2004, dal 1o agosto 2004 all’8 giugno 2005, dal 1o marzo 2006 al 15 marzo 2008 nonché dal 1o giugno 2008 al 31 dicembre 2009. È pacifico, al riguardo, che, per il periodo di riferimento, il sig. Dülger è un cittadino turco inserito nel regolare mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 1/80 ( 8 ).

    14.

    Il 18 settembre 2002 la ricorrente nel procedimento principale richiedeva alle autorità tedesche il rilascio di un permesso di soggiorno dichiarando, in tale occasione, di essere coniugata e di avere due figli, nati in Thailandia nel 1996 e nel 1998. La sig.ra Dülger otteneva un’autorizzazione di soggiorno a tempo determinato per rendere possibile la convivenza matrimoniale con il coniuge. Tale autorizzazione è stata in seguito di volta in volta prorogata e, da ultimo, dal 10 settembre 2008 al 26 giugno 2011. Dal 21 giugno 2011 la ricorrente nel procedimento principale è in possesso di un attestato provvisorio.

    15.

    Il Verwaltungsgericht Giessen (Germania) precisa che la ricorrente nel procedimento principale ha convissuto ininterrottamente con il sig. Dülger dal momento del matrimonio, celebrato nel settembre 2002, fino alla loro separazione, avvenuta nel giugno 2009.

    16.

    Il 3 giugno 2009 la ricorrente nel procedimento principale si separava dal coniuge e si stabiliva in una casa di accoglienza per donne a Friedberg (Germania) con le due figlie, arrivate, queste ultime, nel territorio tedesco, il 1o luglio 2006. Da tale data, la ricorrente nel procedimento principale percepisce prestazioni sociali per sé e per le figlie. Il divorzio dal coniuge è divenuto definitivo il 3 febbraio 2011.

    17.

    Con lettera del 9 settembre 2009, il servizio stranieri del Wetteraukreis (circondario di Wetterau) richiamava l’attenzione della ricorrente nel procedimento principale sulla circostanza che, dopo la separazione dal coniuge, la medesima aveva acquisito un diritto di soggiorno autonomo, ma che tale diritto sussisteva solo per un anno, senza essere subordinato all’obbligo, da parte della ricorrente nel procedimento principale, di provare di essere in grado di provvedere ai propri bisogni e a quelli dei figli. Qualora, a decorrere dal 4 giugno 2010, la ricorrente nel procedimento principale avesse dovuto continuare a dipendere dall’assistenza pubblica, il suo diritto di soggiorno, come quello dei figli, avrebbe dovuto subire limitazioni a posteriori ed essa avrebbe dovuto lasciare il territorio tedesco. Avrebbe potuto continuare a beneficiare del proprio diritto di soggiorno solo nel caso in cui lei e i suoi figli fossero stati in grado, a tale data, di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

    18.

    Il 18 settembre 2009 la ricorrente nel procedimento principale presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno al Wetteraukreis ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale, sostenendo di aver acquisito diritti in base all’articolo 7 della decisione n. 1/80. La ricorrente medesima ritiene, infatti, di essere familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, con il quale ha risieduto regolarmente da almeno tre anni, laddove resterebbe irrilevante la questione se il familiare abbia o meno la cittadinanza turca.

    19.

    Con decisione del 15 marzo 2010, il Wetteraukreis respingeva l’istanza della ricorrente nel procedimento principale, ritenendo che quest’ultima non avesse acquisito alcun diritto in forza della suddetta disposizione, poiché solo i familiari turchi di un lavoratore turco potrebbero far valere tale disposizione. Peraltro, il coniuge turco della ricorrente medesima non avrebbe prodotto la prova della propria appartenenza al regolare mercato del lavoro in quanto, durante la convivenza, avrebbe esercitato attività lavorativa solo per brevi periodi.

    20.

    Avverso tale decisione la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo nutre dubbi riguardo all’interpretazione da attribuire all’articolo 7 della decisione della decisione n. 1/80. Il Verwaltungsgericht Giessen ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se una cittadina tailandese, già coniugata con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e che abbia convissuto con quest’ultimo ininterrottamente per più di tre anni, dopo essere stata autorizzata a ricongiungersi con il medesimo, possa far valere i diritti derivanti dall’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 (…) con la conseguenza di godere del diritto di soggiorno come effetto diretto di tale disposizione».

    III – Analisi

    21.

    Osservo, in via preliminare, che risulta provato che la ricorrente nel procedimento principale ha convissuto ininterrottamente con il lavoratore turco dal momento del matrimonio, celebrato nel settembre 2002, fino alla loro separazione, avvenuta il 3 giugno 2009 ( 9 ). La situazione della ricorrente stessa potrebbe quindi ricadere non già nell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, bensì nell’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della medesima, dal momento che ha risieduto regolarmente, da almeno cinque anni, nel territorio dello Stato membro ospitante.

    22.

    Pertanto, onde fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre chiedersi se l’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca, ed abbia risieduto, per un periodo di almeno cinque anni, con il coniuge, lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, possa essere qualificato come «familiare» di un lavoratore turco. In caso di risposta affermativa, se detto cittadino perda i diritti riconosciutigli da tale disposizione a seguito del divorzio da detto lavoratore turco, la cui sentenza sia stata pronunciata in data successiva all’acquisizione dei diritti medesimi.

    A – Sulla nozione di familiare

    23.

    La Corte è già stata chiamata a interpretare la nozione di «familiare» di un lavoratore turco ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Essa ha dichiarato, in particolare, che il figlio di un lavoratore turco conserva tale status anche dopo aver raggiunto la maggiore età ed anche se conduce, nello Stato membro ospitante, una vita indipendente da quella dei suoi genitori ( 10 ). Parimenti, la Corte ha considerato che la qualificazione di «familiare» di un lavoratore turco non è limitata alla famiglia biologica. Infatti, il genero di età inferiore a ventuno anni o a carico di un lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, è un familiare di tale lavoratore ( 11 ).

    24.

    Per contro, la Corte è chiamata, per la prima volta, a rispondere alla questione se un cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca, possa essere qualificato come «familiare» di un cittadino turco, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, e beneficiare, in tal modo, dei diritti conferiti da tale disposizione. A tal proposito, come sottolineato dal giudice del rinvio, la circostanza che, in varie sentenze, relative a cause vertenti su tale disposizione, la Corte abbia menzionato i diritti dei familiari turchi di un lavoratore turco ( 12 ) non mi sembra rilevante ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. In tali cause, infatti, il familiare del lavoratore turco aveva effettivamente la cittadinanza turca, contrariamente al caso ora in esame.

    25.

    A fronte della semplice lettura dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, rilevo che tale disposizione subordina il godimento dei diritti da essa previsti alla sussistenza di quattro condizioni, ossia che l’interessato sia un familiare di un lavoratore turco, che quest’ultimo sia inserito nel regolare mercato del lavoro, che il familiare sia stato autorizzato a raggiungere tale lavoratore e, infine, che egli risieda nello Stato membro ospitante da almeno tre ovvero cinque anni. Dal dettato di tale disposizione non emerge, dunque, che lo status di familiare sia subordinato a qualsivoglia requisito di cittadinanza, diversamente dal lavoratore tramite il quale il familiare acquisisca tali diritti, lavoratore che deve essere incontestabilmente di nazionalità turca.

    26.

    Tuttavia, dato che l’Accordo di associazione è diretto a disciplinare la libera circolazione dei lavoratori turchi nel territorio dell’Unione, sussistono dubbi riguardo alla questione se il cittadino di uno Stato terzo, privo della cittadinanza turca, possa essere qualificato come «familiare» di un lavoratore turco e far valere, così, i diritti previsti all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

    27.

    La nozione di «familiare», ai sensi di tale disposizione, come indicato dalla Corte nella citata sentenza Ayaz, deve essere interpretata in modo uniforme a livello dell’Unione, al fine di garantire la sua applicazione omogenea negli Stati membri ( 13 ). La sua portata deve pertanto essere determinata in funzione dell’obiettivo da essa perseguito, nonché dal contesto nel quale è inserita ( 14 ).

    28.

    A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 persegue un duplice obiettivo. In un primo momento, prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni, tale disposizione mira a consentire la presenza dei familiari del lavoratore migrante presso quest’ultimo, per favorire in tal modo, attraverso il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante ( 15 ).

    29.

    In un secondo momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, accordando al familiare interessato, dopo un periodo di tre anni di regolare residenza, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo scopo essenziale, così perseguito, è di consolidare la coesione familiare, la cui componente essenziale, ossia la coppia, è già regolarmente inserita nello Stato membro ospitante ( 16 ). Fornendo al coniuge i mezzi per guadagnarsi da vivere nello Stato in questione, la disposizione rafforza la situazione economica potenziale della famiglia, situazione costituente un indubbio fattore di integrazione.

    30.

    Per effetto di tale meccanismo, concepito per favorire l’inserimento del lavoratore turco, il coniuge raggiunge, alla scadenza del termine prescritto, una posizione di autonomia derivante dalla natura stessa del sistema predisposto dalle specifiche disposizioni ( 17 ).

    31.

    A mio avviso, da tale giurisprudenza emerge chiaramente che, se è pur vero che l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 si applica al familiare del lavoratore turco, resta il fatto che tale disposizione è stata adottata con l’intento di preservare l’unità familiare affinché il lavoratore turco potesse essere realmente inserito nello Stato membro ospitante. Le parti dell’Accordo di associazione hanno infatti ritenuto che la presenza dei familiari accanto al lavoratore fosse essenziale per garantirgli, per quanto possibile, le migliori condizioni di lavoro all’interno di tale Stato. In tal senso, la suddetta disposizione riveste, quindi, un’importanza del tutto particolare dal punto di vista umano.

    32.

    Pertanto, non rileva, a mio avviso, che il familiare, autorizzato a raggiungere il lavoratore turco, sia o meno di nazionalità turca. La famiglia è definita non già in base al possesso della medesima cittadinanza, bensì in base all’esistenza dei legami stretti che uniscono due o più persone, indipendentemente dalla circostanza che tali vincoli siano vincoli di natura giuridica derivanti, ad esempio, dal matrimonio, come nel procedimento principale, oppure vincoli di sangue.

    33.

    Non vedo per qual motivo il lavoratore turco avrebbe diritto di mantenere i propri legami familiari quando il coniuge ha la stessa cittadinanza, mentre dovrebbe essergli impedito, per contro, di avere tale coniuge presso di sé quando quest’ultimo non è di nazionalità turca. Ciò indurrebbe, alla fine, a ritenere che la presenza del coniuge, avente la stessa cittadinanza, presso il lavoratore turco sia più decisiva, ai fini dell’inserimento di quest’ultimo nello Stato membro ospitante, della presenza del coniuge privo della cittadinanza turca. Ne conseguirebbe, peraltro, che, in situazioni analoghe, la moglie che non avesse la cittadinanza turca riceverebbe un trattamento meno favorevole della moglie avente tale cittadinanza. Ciò sarebbe fonte di discriminazioni inaccettabili.

    34.

    Oltre ad essere ingiustificata, tale interpretazione pregiudicherebbe notevolmente la finalità stessa dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, nonché il diritto del lavoratore turco al rispetto della sua vita privata e familiare, come previsto all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali del’Unione europea. Infatti, l’articolo 51, paragrafo 1, della medesima prevede che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. Orbene, come indicato dalla Corte al punto 23 della citata sentenza Kahveci e Inan, l’articolo 7 della decisione n. 1/80 forma parte integrante del diritto dell’Unione e gli Stati membri sono pertanto vincolati dagli obblighi derivanti da detta disposizione, esattamente allo stesso modo in cui hanno il dovere di rispettare i diritti previsti dalla legislazione dell’Unione.

    35.

    Contrariamente a quanto sostenuto dai governi tedesco e italiano, non credo che la mia interpretazione possa determinare un’estensione della sfera di applicazione della decisione n. 1/80.

    36.

    Come rilevato in precedenza, il lavoratore turco rimane il principale beneficiario dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, poiché tale disposizione è diretta a preservare l’unità familiare affinché detto lavoratore possa essere realmente inserito nello Stato membro ospitante. I diritti conferiti dalla suddetta disposizione ai familiari di un lavoratore turco sono diritti derivati, acquisiti unicamente in virtù dello status di familiare. Il lavoratore turco rimane quindi l’elemento determinante senza il quale il suo familiare non può acquisire i diritti medesimi ( 18 ).

    37.

    Ricordo, inoltre, che l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 prevede che possono godere di tali diritti i familiari del lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, che siano stati autorizzati a raggiungerlo  ( 19 ). Gli Stati membri restano quindi liberi di autorizzare o meno il ricongiungimento familiare ( 20 ); solo dopo aver espressamente autorizzato il ricongiungimento sono tenuti a rispettare i diritti garantiti da tale disposizione.

    38.

    La mia posizione risulta peraltro avvalorata dal fatto che, secondo giurisprudenza costante, i principi sanciti negli articoli 45 TFUE, 46 TFUE e 47 TFUE devono essere trasposti, per quanto possibile, ai cittadini turchi che godono dei diritti riconosciuti dalla decisione n. 1/80 ( 21 ).

    39.

    La Corte, infatti, ha ripetutamente dichiarato che la nozione di «familiare» di un lavoratore turco, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, di detta decisione, deve essere interpretata facendo riferimento all’interpretazione della medesima nozione, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 ( 22 ), relativamente ai lavoratori cittadini di uno Stato membro ( 23 ). Come sottolineato dalla Commissione europea, quest’ultima disposizione considera, in particolare, i congiunti del lavoratore cittadino di uno Stato membro, a prescindere dalla loro cittadinanza.

    40.

    L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato dalla direttiva 2004/38/CE ( 24 ) il cui articolo 38, paragrafo 3, prevede che i riferimenti alle direttive e alle disposizioni abrogate si intendono come riferimenti fatti alla direttiva 2004/38.

    41.

    A tal proposito, dal quinto considerando di tale direttiva risulta che il diritto di tutti i cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, debba essere parimenti concesso ai familiari, a prescindere dalla loro cittadinanza. Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 2, della suddetta direttiva, che definisce la nozione di familiare, non prevede alcun requisito di cittadinanza dei familiari di un cittadino dell’Unione. Analogamente, le disposizioni della direttiva 2004/38, che concedono diritti ai familiari di un cittadino dell’Unione, si applicano altresì a coloro che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro ( 25 ).

    42.

    Tuttavia, il governo tedesco nutre dubbi riguardo al fatto di fare ora riferimento alle disposizioni della direttiva 2004/38 e all’interpretazione data alla nozione di familiare, laddove si tratti di determinare la portata di tale nozione ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Il governo medesimo ritiene, in sostanza, che, successivamente alla sentenza dell’8 dicembre 2011, Ziebell ( 26 ), non sia più possibile interpretare la nozione di «familiare», ai sensi di tale disposizione, facendo riferimento all’interpretazione della medesima nozione contenuta nelle disposizioni della direttiva 2004/38, poiché esisterebbero differenze sostanziali tra le norme relative all’Accordo di associazione, che perseguono uno scopo puramente economico, e queste ultime disposizioni, che mirano a facilitare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che è direttamente conferito ai cittadini dell’Unione dal Trattato FUE ( 27 ).

    43.

    Non condivido tali dubbi.

    44.

    Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il ricorrente nel procedimento principale invocava il regime di tutela rafforzata contro l’allontanamento, istituito dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 a favore ai cittadini dell’Unione. Esso riteneva che, in forza di una giurisprudenza costante, tale articolo dovesse essere applicato per analogia ad una situazione ricompresa nella sfera di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

    45.

    La Corte ha quindi dichiarato che, per stabilire se una disposizione del diritto dell’Unione si presti ad un’applicazione analogica nell’ambito dell’Accordo di associazione, è necessario porre a raffronto la finalità perseguita da tale Accordo nonché il contesto in cui esso si inserisce, da un lato, e quelli dello strumento del diritto dell’Unione di cui trattasi, dall’altro ( 28 ). La Corte ha rilevato, in tale contesto, che, a differenza del diritto dell’Unione, risultante dalla direttiva 2004/38, l’Accordo di associazione persegue solo uno scopo puramente economico e si limita a realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori ( 29 ), precisando, poi, che la nozione stessa di cittadinanza giustifica il riconoscimento a favore dei soli cittadini dell’Unione di garanzie notevolmente rafforzate riguardo all’allontanamento, come quelle enunciate all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva. La Corte ne ha quindi tratto la conclusione che resta esclusa l’applicazione in via analogica del regime di tutela rafforzata contro l’allontanamento, previsto in tale disposizione, alle situazioni ricomprese nell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 ( 30 ).

    46.

    Un’applicazione analogica non può essere quindi presa in considerazione, atteso che il regime di tutela rafforzata riguarda non i lavoratori cittadini di Stati terzi, bensì i cittadini dell’Unione, per i quali il legislatore dell’Unione ha disposto garanzie tanto maggiori quanto più intensa è la loro integrazione nello Stato membro ospitante.

    47.

    Per contro, non si tratta, nella fattispecie, di applicare ai lavoratori turchi lo stesso regime e le stesse garanzie di cui beneficiano i cittadini dell’Unione, ma si tratta di stabilire la portata della nozione di familiare nel contesto del ricongiungimento familiare. Orbene, dal quinto e sesto considerando della direttiva 2004/38 emerge che la medesima, con la concessione ai familiari del cittadino dell’Unione del diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro, intende facilitare l’esercizio di tale diritto consentendo anche il mantenimento dei suoi legami familiari, a prescindere dalla cittadinanza del familiare.

    48.

    La nozione di familiare deve quindi rivestire, a mio avviso, la stessa portata, poiché si inserisce in disposizioni che perseguono, in entrambi i testi, la medesima finalità. Proprio per tale motivo la Corte ha reiteratamente dichiarato che i principi affermati nell’ambito degli articoli 45 TFUE, 46 TFUE e 47 TFUE devono essere trasposti, nella misura del possibile, ai cittadini che beneficino dei diritti riconosciuti dall’Accordo di associazione ( 31 ).

    49.

    Non vedo come possa sostenersi che, nel contesto del mantenimento dei vincoli familiari, la nozione di famiglia possa rivestire un contenuto differente a seconda del possesso della cittadinanza turca o dell’Unione. In entrambi i casi, l’azione è volta a realizzare una maggiore stabilità sociale a favore dell’interessato, consentendogli di vivere, accanto ai propri familiari, una vita familiare normale. Indispensabile per raggiungere tali obiettivi è, a tal riguardo, la presenza del coniuge, a prescindere dalla sua nazionalità.

    50.

    Tale soluzione mi pare tanto più giustificata da imporsi anche riguardo alla decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari ( 32 ), volta a coordinare i regimi previdenziali degli Stati membri allo scopo di far beneficiare i lavoratori turchi occupati o che siano stati occupati in uno più Stati membri della Comunità, nonché i familiari di tali lavoratori e i loro superstiti, delle prestazioni nei settori tradizionali della previdenza sociale.

    51.

    Infatti, l’articolo 1, lettera a), della decisione n. 3/80 prevede, in particolare, che la nozione di familiare, ai fini dell’applicazione di tale decisione, ha il significato ad essa attribuito all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 33 ). Quest’ultima disposizione prevede, in particolare, che la nozione di familiare designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare.

    52.

    Dalla giurisprudenza della Corte deriva, inoltre, che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, che ne delimita la sfera di applicazione ratione personae, considera due categorie nettamente distinte di soggetti, ossia i lavoratori, da un lato, e i loro familiari e superstiti, dall’altro. I primi, per ricadere nella disciplina di tale regolamento, devono essere cittadini di uno Stato membro, apolidi o profughi residenti nel territorio di uno Stato membro. Per contro, non sono prescritti requisiti di cittadinanza per i familiari  ( 34 ) o per i superstiti di lavoratori, cittadini dell’Unione, affinché detto regolamento sia loro applicabile ( 35 ). Parimenti, la Corte ha dichiarato che la definizione della sfera di applicazione ratione personae della decisione n. 3/80, contenuta nel suo articolo 2, si ispira alla stessa definizione enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 ( 36 ).

    53.

    Pertanto, dal momento in cui la nozione di «familiare», ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione n. 3/80, deve essere interpretata, a mio avviso, nel senso che non comprende alcun requisito di cittadinanza, la stessa nozione, contenuta nell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve ricevere identica interpretazione.

    54.

    Il governo tedesco ritiene peraltro, sostanzialmente, che da tale interpretazione deriverebbe un trattamento più favorevole per i familiari di un cittadino turco rispetto ai familiari di un cittadino dell’Unione, in violazione dell’articolo 59 del Protocollo addizionale all’Accordo di associazione. Il governo medesimo precisa, in particolare, che, in forza della direttiva 2004/38, il mantenimento del diritto di soggiorno per il cittadino divorziato di un cittadino dell’Unione e proveniente da uno Stato terzo, fino all’acquisizione del diritto di soggiornare stabilmente nel territorio dello Stato membro ospitante dopo cinque anni di residenza regolare, è subordinato alla condizione che tale cittadino disponga di risorse sufficienti. Per contro, il diritto riconosciuto al familiare di un lavoratore turco dall’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 è già acquisito dopo un periodo di tre anni di residenza regolare nello Stato membro ospitante e non richiede l’osservanza di alcun requisito per il suo mantenimento. Pertanto, secondo il governo tedesco, qualora tale disposizione fosse interpretata nel senso che essa si applichi anche al familiare di un cittadino di uno Stato terzo, non in possesso della cittadinanza turca, l’ambito di applicazione di tale trattamento più favorevole si estenderebbe più di quanto non lo sia già.

    55.

    A tal proposito, è sufficiente ricordare che la Corte ha dichiarato che la situazione del familiare di un lavoratore migrante turco non può essere utilmente paragonata a quella del familiare di un cittadino di uno Stato membro, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti tra le rispettive situazioni giuridiche ( 37 ).

    56.

    Va osservato, in particolare, che, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di Stati terzi, beneficiano di un diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, soggetto unicamente alla condizione di possedere un visto di ingresso o un titolo di soggiorno valido, ove gli Stati membri devono concedere qualsiasi agevolazione necessaria all’ottenimento di tali visti, senza che il loro rilascio comporti il pagamento di spese e a condizione che ciò avvenga nel più breve tempo possibile e nell’ambito di una procedura accelerata. Per contro, l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 subordina espressamente il ricongiungimento familiare all’autorizzazione a raggiungere il lavoratore migrante turco, concessa secondo le prescrizioni della normativa dello Stato membro ospitante.

    57.

    Peraltro, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, «a differenza dei lavoratori degli Stati membri, i cittadini turchi non beneficiano della libertà di circolazione all’interno dell’Unione, ma possono soltanto far valere taluni diritti limitatamente al territorio dello Stato membro ospitante» ( 38 ).

    58.

    Inoltre, la giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni in presenza delle quali i diritti conferiti dall’articolo 7 della decisione n. 1/80 possono essere ristretti enuncia, oltre all’eccezione relativa all’ordine pubblico, alla sicurezza e alla sanità pubbliche, applicabile indistintamente ai cittadini turchi e ai cittadini dell’Unione, una seconda causa di decadenza da detti diritti riguardante unicamente i lavoratori migranti turchi, ossia il fatto che questi lascino lo Stato membro ospitante per un periodo significativo e in assenza motivi legittimi. In tal caso, le autorità dello Stato membro interessato possono esigere, nell’ipotesi in cui l’interessato desideri successivamente ristabilirsi in detto Stato, che egli presenti una nuova domanda per essere autorizzato a raggiungere il lavoratore turco, qualora dipenda sempre da quest’ultimo, o ad accedere al paese come lavoratore in base all’articolo 6 della medesima decisione ( 39 ).

    59.

    Di conseguenza, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che l’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca ed abbia risieduto per un periodo di almeno cinque anni con il coniuge lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, possa essere qualificato come «familiare» di un lavoratore turco.

    B – Sul mantenimento dei diritti acquisiti in forza dell’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 prima dello scioglimento del matrimonio

    60.

    Occorre ora chiedersi se il familiare di un lavoratore turco perda i diritti riconosciutigli dall’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 per effetto del divorzio dal lavoratore turco, la cui sentenza sia stata pronunciata in data successiva all’acquisizione dei diritti medesimi.

    61.

    Rammento, infatti, che dagli elementi di fatto del procedimento principale emerge che la ricorrente si è separata dal coniuge il 3 giugno 2009 e che lo scioglimento del matrimonio è divenuto definitivo il 3 febbraio 2011. Peraltro, la ricorrente nel procedimento principale ha convissuto ininterrottamente con il coniuge dal momento del matrimonio, celebrato nel settembre 2002, fino a quello della separazione, avvenuta nel giugno 2009.

    62.

    Alla data in cui il divorzio è divenuto definitivo, la ricorrente nel procedimento principale aveva risieduto con il coniuge per un periodo di almeno cinque anni ed aveva quindi già acquisito il diritto di accesso al mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80.

    63.

    A tal proposito, La Corte ha dichiarato che, se il familiare, in linea di principio e fatta salva la sussistenza di motivi legittimi, è tenuto a risiedere effettivamente con il lavoratore migrante finché non acquisisca egli stesso il diritto di accedere al mercato del lavoro – in altri termini, prima della scadenza del periodo triennale –, per contro ciò non vale più nel caso in cui l’interessato abbia legittimamente acquisito tale diritto a norma dell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, e a maggior ragione ciò deve valere anche qualora, dopo cinque anni, egli sia titolare di un diritto al lavoro assoluto ( 40 ).

    64.

    Infatti, ove ricorrano le condizioni previste all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, tale disposizione conferisce al familiare di un lavoratore turco un diritto proprio di accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante nonché, correlativamente, il diritto di continuare a soggiornare nel territorio di quest’ultimo ( 41 ).

    65.

    I diritti come quelli legittimamente acquisiti sul fondamento dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 esistono quindi indipendentemente dal mantenimento delle condizioni richieste per far sorgere i diritti medesimi, cosicché il familiare già titolare di diritti in forza della decisione parolaie qua è in grado di consolidare progressivamente la sua situazione nello Stato membro ospitante e di inserirsi in quest’ultimo in modo duraturo conducendo una vita indipendente da quella della persona grazie alla quale ha ottenuto detti diritti ( 42 ).

    66.

    Come precisato dalla Corte al punto 41 della citata sentenza Bozkurt, tale interpretazione non è altro che l’espressione del principio più generale del rispetto dei diritti acquisiti, sancito dalla giurisprudenza della Corte. In altri termini, a decorrere dal momento in cui il familiare di un cittadino turco abbia validamente acquisito diritti in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, tali diritti non dipendono più dal permanere delle circostanze che avevano dato origine agli stessi, dato che tale decisione non impone una condizione di tal genere ( 43 ).

    67.

    Pertanto, sono dell’avviso che l’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca, che, in qualità di familiare di un lavoratore turco, benefici dei diritti riconosciutigli da tale disposizione, non perda il beneficio di tali diritti per effetto del divorzio da detto lavoratore turco la cui sentenza sia stata pronunciata in data successiva all’acquisizione dei diritti medesimi.

    IV – Conclusione

    68.

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Verwaltungsgericht Giessen nei termini seguenti:

    L’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara, dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che:

    il cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca ed abbia risieduto per un periodo di almeno cinque anni con il coniuge lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro, può essere qualificato come «familiare» di un lavoratore turco;

    il cittadino di uno Stato terzo, che non possieda la cittadinanza turca, che, in qualità di familiare di un lavoratore turco, benefici dei diritti riconosciutigli dall’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, non perde il beneficio di tali diritti per effetto del divorzio da detto lavoratore turco la cui sentenza sia stata pronunciata in data successiva all’acquisizione dei diritti medesimi.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) Il Consiglio di associazione è stato istituto dall’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro. Detto Accordo è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).

    ( 3 ) La decisione n. 1/80 può essere consultata in Accordo di associazione e protocolli CEE-Turchia e altri testi di base, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.

    ( 4 ) V. articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di associazione.

    ( 5 ) V. articolo 6 dell’Accordo di associazione.

    ( 6 ) Tale Protocollo è stato firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).

    ( 7 ) BGB1. 2004 I, pag. 1950, nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGB1. 2008 I, pag. 162).

    ( 8 ) V., in particolare, punto 5 della decisione di rinvio.

    ( 9 ) V. punto 5, lettera c), della decisione di rinvio.

    ( 10 ) V., in particolare, sentenze del 16 marzo 2000, Ergat (C-329/97, Racc. pag. I-1487, punti 26 e 27), nonché del 4 ottobre 2007, Polat (C-349/06, Racc. pag. I-8167, punto 21).

    ( 11 ) V. sentenza del 30 settembre 2004, Ayaz (C-275/02, Racc. pag. I-8765).

    ( 12 ) V., in particolare, sentenze del 22 giugno 2000, Eyüp (C-65/98, Racc. pag. I-4747); del 18 luglio 2007, Derin (C-325/05, Racc. pag. I-6495), e del 22 dicembre 2010, Bozkurt (C-303/08, Racc. pag. I-13445).

    ( 13 ) V. punto 39 di detta sentenza.

    ( 14 ) V. punto 40 di detta sentenza.

    ( 15 ) V. sentenza del 29 marzo 2012, Kahveci e Inan (C-7/10 e C-9/10, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 16 ) V., in tal senso, sentenza Kahveci e Inan, cit. (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 17 ) Idem.

    ( 18 ) V., in tal senso, sentenza Bozkurt, cit. (punti 36 e 37).

    ( 19 ) Il corsivo è mio.

    ( 20 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2004, Cetinkaya (C-467/02, Racc. pag. I-10895, punto 22).

    ( 21 ) V. sentenza Ayaz, cit. (punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 22 ) Regolamento del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

    ( 23 ) V. sentenza Ayaz, cit. (punto 45).

    ( 24 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34 e GU 2007, L 204, pag. 28).

    ( 25 ) V., in particolare, articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 2, e 12, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva, relativi al diritto di soggiorno, nonché articolo 16, paragrafo 2, della medesima direttiva, relativo al diritto di soggiorno permanente.

    ( 26 ) C-371/08, Racc. pag. I-12735.

    ( 27 ) V. osservazioni del governo tedesco (punti 70-72).

    ( 28 ) V. sentenza Ziebell, cit. (punto 62).

    ( 29 ) Ibidem (punto 72).

    ( 30 ) Ibidem (punto 74).

    ( 31 ) Ibidem (punti 66 e 68).

    ( 32 ) GU 1983, C 110, pag. 60.

    ( 33 ) Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

    ( 34 ) Il corsivo è mio.

    ( 35 ) V. sentenza del 30 aprile 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, Racc. pag. I-2097, punto 21).

    ( 36 ) V. sentenza del 4 maggio 1999, Sürül (C-262/96, Racc. pag. I-2685, punto 84).

    ( 37 ) V. sentenza Bozkurt, cit. (punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 38 ) V. sentenza Derin, cit. (punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 39 ) Ibidem (punto 67).

    ( 40 ) Sentenza Bozkurt, cit. (punto 35).

    ( 41 ) Ibidem (punto 36).

    ( 42 ) Ibidem (punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 43 ) V., anche, in tal senso, sentenza del 29 settembre 2011, Unal (C-187/10, Racc. pag. I-9045, punto 50).

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