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Document 62011CC0435

Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 13 giugno 2013.
CHS Tour Services GmbH contro Team4 Travel GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof.
Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Brochure di vendita contenente false informazioni – Qualifica di “pratica commerciale ingannevole” – Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza.
Causa C‑435/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:403

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 13 giugno 2013 ( 1 )

Causa C‑435/11

CHS Tour Services GmbH

contro

Team4 Travel GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Pratiche ingannevoli — Dovere di diligenza professionale — Brochure contenente un’errata affermazione di esclusività»

1. 

Se una pratica commerciale risulta ingannevole per i consumatori, è rilevante che il commerciante abbia fatto tutto il possibile per evitare che ciò accadesse? Su tale questione chiede chiarimenti l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) (Austria).

I – Ambito normativo

2.

L’articolo 5 della direttiva 2005/29/CE (in prosieguo: la «direttiva») ( 2 ) stabilisce quanto segue:

«1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.   Una pratica commerciale è sleale se:

a)

è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b)

falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

(…)

4.   In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)

ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

o

b)

aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5.   L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

3.

Gli articoli 6 e 7 della direttiva riguardano le pratiche commerciali ingannevoli, mentre gli articoli 8 e 9 concernono quelle di natura aggressiva. L’articolo 6 dispone:

«1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

(…)

b)

le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità (…)».

II – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

4.

La fattispecie presentata al giudice del rinvio interessa due agenzie di viaggio austriache, la CHS Tour Services GmbH (in prosieguo: la «CHS») e la Team4 Travel GmbH (in prosieguo: la «Team4 Travel»). Sia la CHS che la Team4 Travel organizzano e forniscono corsi di sci e settimane bianche in Austria per scolaresche provenienti dal Regno Unito.

5.

Nella brochure in inglese della Team4 Travel, pubblicata a metà settembre 2010, vicino ad alcuni degli alloggi elencati è stato apposto un simbolo indicante «esclusivi». La brochure spiega che il termine «esclusivo» deve essere inteso come «[a]lloggio esclusivamente disponibile per i clienti della [Team4 Travel] nelle vacanze semestrali o nelle vacanze semestrali e a Pasqua o per l’intera stagione invernale». Il giudice del rinvio spiega che l’uso di tale espressione significava che la struttura alberghiera aveva un rapporto contrattuale stabile con la Team4 Travel e che altri operatori turistici non potevano avvalersi di tale albergo in date specifiche. Secondo le osservazioni presentate dalla CHS, il listino prezzi della Team4 Travel indicava anche che «[t]utti i prezzi evidenziati (...) indicano che la [Team4 Travel] detiene in via esclusiva tutte le camere in questa data».

6.

Per date non specificate nell’ordinanza di rinvio, relative a determinati periodi nel 2012, la Team4 Travel ha stipulato contratti per stock di camere con diverse strutture alberghiere. Tali contratti – i cui termini non sono riprodotti nell’ordinanza – contenevano una clausola secondo la quale gli stock di camere specificati sarebbero stati mantenuti a disposizione della Team4 Travel senza restrizioni e che l’albergo non poteva recedere da tale impegno senza il consenso scritto della Team4 Travel. Una prenotazione sarebbe divenuta definitiva 28 giorni prima dell’arrivo corrispondente. Il giudice del rinvio menziona che, per garantire l’esclusività, la Team4 Travel pattuiva con la struttura diritti di recesso, nonché una penale contrattuale.

7.

Tuttavia, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che, nonostante i contratti summenzionati, la CHS riservava quantitativi di camere nelle stesse strutture della Team4 Travel, per periodi di prenotazione parzialmente coincidenti. Il giudice del rinvio menziona, inoltre, che le prenotazioni erano state fatte dopo che la Team4 Travel aveva stipulato i contratti in via esclusiva. Di conseguenza, gli albergatori avevano quindi violato gli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Team4 Travel.

8.

Senza specificare il momento preciso in cui questo avveniva, l’ordinanza di rinvio menziona che la Team4 Travel veniva informata dagli albergatori che altri operatori non avevano ancora effettuato alcuna prenotazione. L’ordinanza aggiunge che la direttrice della Team4 Travel si è assicurata che, per carenza di capacità nelle strutture alberghiere, nessun altro operatore turistico sarebbe stato in grado di trovare alloggio negli alberghi. Ella non era a conoscenza dell’esistenza di altre prenotazioni sino all’inizio del procedimento.

9.

Tuttavia, dato che anche la CHS riusciva malgrado ciò a prenotare le strutture disponibili in tutto o in parte per il mese di febbraio o per le vacanze di Pasqua 2012, essa ha ritenuto che le dichiarazioni di esclusività fossero scorrette e configurassero una pratica commerciale sleale e ha pertanto chiesto al Landesgericht Innsbruck (Tribunale regionale di Innsbruck) (Austria) di vietare alla Team4 Travel di affermare che per un dato periodo di soggiorno un determinato alloggio veniva offerto dalla Team4 Travel in via esclusiva.

10.

Con ordinanza del 30 novembre 2010, il Landesgericht Innsbruck respingeva tale domanda, considerando che l’affermazione di esclusività era corretta alla luce dei contratti di prenotazione irrevocabili in precedenza stipulati dalla Team4 Travel.

11.

Il 13 novembre 2011, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Corde d’appello di Innsbruck) (Austria) ha confermato la decisione del giudice di primo grado per il motivo che la Team4 Travel aveva adempiuto alle norme di diligenza professionale e poteva legittimamente fare affidamento sul rispetto delle obbligazioni contrattuali delle sue controparti.

12.

Successivamente la CHS ha presentato ricorso per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof.

13.

Il giudice del rinvio ritiene che l’esito del procedimento dipenda dalla corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. Esso sottolinea che il ricorso non può essere accolto se la Team4 Travel può opporre la difesa di non aver agito contrariamente alle norme di diligenza professionale. Su questa base l’Oberster Gerichtshof presenta al giudizio della Corte due interpretazioni diverse.

14.

Secondo la prima tesi, l’effetto del rinvio all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva alle pratiche sleali o ingannevoli, enunciate agli articoli da 6 a 9, è quello che siffatte pratiche sono di per sé contrarie al dovere di diligenza professionale di cui all’articolo 5, paragrafo 2. A questo riguardo, il giudice del rinvio osserva che gli articoli da 6 a 9 non menzionano il dovere di diligenza professionale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

15.

Con la seconda tesi si sostiene che, se il rinvio operato dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva alla distorsione del comportamento economico di un consumatore dovesse essere inteso come spiegato dalle disposizioni più specifiche degli articoli da 6 a 9, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sarebbe comunque applicabile. Di conseguenza, una pratica ingannevole di cui all’articolo 6 richiederebbe, in aggiunta, una violazione del dovere di diligenza professionale, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Il giudice del rinvio considera che tale ragionamento venga confermato dalla struttura generale della direttiva.

16.

Nutrendo dubbi, alla luce di tali considerazioni, circa l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, l’Oberster Gerichtshof ha disposto la sospensione del procedimento e la presentazione alla Corte di giustizia della questione che segue:

«Se l’articolo 5 della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche commerciali ingannevoli di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, sia inammissibile un esame specifico dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva».

17.

Osservazioni scritte sono state presentate dalla CHS, dalla Team4 Travel, dai governi di Austria, Germania, Italia, Ungheria, Polonia, Svezia e Regno Unito, nonché dalla Commissione. Non si è tenuta udienza.

III – Analisi

18.

Nelle considerazioni che seguono, esaminerò la struttura, il tenore letterale, il contesto e l’obiettivo della direttiva e – segnatamente – delle norme di cui trattasi.

A – Rilevanza del dovere di diligenza professionale ai fini della nozione di «pratica commerciale ingannevole»

19.

Con riguardo alla struttura della direttiva, dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che la nozione di «pratiche commerciali sleali», che sono vietate dall’articolo 5, paragrafo 1, comprende tre categorie: i) le pratiche che soddisfano i due requisiti cumulativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2; ii) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, le pratiche ingannevoli o le pratiche aggressive secondo i criteri specificati agli articoli da 6 a 9; e iii), ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, le pratiche elencate all’allegato I della direttiva («la lista nera») ( 3 ). Diversamente dalle prime due categorie, tuttavia, le pratiche commerciali elencate nella lista nera sono automaticamente considerate sleali, senza necessità di una valutazione individuale di tutte le circostanze rilevanti ( 4 ).

20.

L’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, con il suo stesso dettato, elabora e chiarisce tale struttura. Ai sensi di tale disposizione, le pratiche commerciali ingannevoli (articoli 6 e 7) o aggressive (articoli 8 e 9) sono, «in particolare», sleali. L’inciso «in particolare» mostra non soltanto che le pratiche ingannevoli e aggressive sono sottotipi specifici («categorie precise») di pratiche commerciali ( 5 ), ma, ciò che più conta, che esse costituiscono anche, di per sé, pratiche commerciali sleali ( 6 ).

21.

Pertanto, in base ad un’analisi sia strutturale sia letterale, non condivido l’opinione secondo la quale gli articoli 6 e 7 (o gli articoli 8 e 9) della direttiva forniscono semplicemente esempi specifici dell’elemento a cui rinvia l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di distorsione del comportamento economico di un consumatore, con la conseguenza che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), resta applicabile, come discenderebbe dalla seconda interpretazione suggerita dal giudice nazionale.

22.

Inoltre, esaminando il contesto e l’obiettivo della direttiva, sembra che un fermo supporto per l’analisi sopra menzionata della sua struttura e della sua lettera possa essere ravvisato, in aggiunta, nella genesi della normativa che ha portato alla sua adozione. Infatti, le osservazioni contenute nella proposta della Commissione ( 7 ) relative alle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive precisano inequivocabilmente che il criterio relativo alla diligenza professionale, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, non svolge un ruolo autonomo. Ciò è in forte contrasto con le conclusioni che il governo polacco sembra trarre dal medesimo documento ( 8 ).

23.

Ad un livello più concreto, tuttavia, subordinare l’applicazione dell’articolo 6 al rispetto di criteri aggiuntivi sarebbe incompatibile con il tenore letterale di quest’ultima disposizione. L’articolo 6 sembra infatti – almeno in talune circostanze – abbracciare un approccio indipendente dalla colpa dell’operatore commerciale ( 9 ). Sarebbe contrario a siffatto approccio se, in mancanza di qualsiasi riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), gli operatori commerciali potessero fare affidamento sulla difesa di aver agito in conformità con il loro dovere di diligenza professionale ( 10 ). Come menzionato nei lavori preparatori, la violazione dell’articolo 6 configura, di per sé, una violazione del dovere di diligenza professionale.

24.

Del pari, consentire che siano presi in considerazione requisiti supplementari per l’applicazione dell’articolo 6 sarebbe difficilmente conciliabile con lo spirito e con l’obiettivo della direttiva medesima, in quanto ridurrebbe il livello di tutela del consumatore che la direttiva mira a garantire, invece di aumentarlo ( 11 ); un livello che, occorre ricordare, è soggetto ad un’armonizzazione totale a livello dell’Unione europea ( 12 ).

25.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il fatto che un operatore commerciale possa aver rispettato il dovere di diligenza professionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, non è rilevante per escludere la presenza di pratiche commerciali ingannevoli (o aggressive). Sia la CHS che i governi austriaco, tedesco, ungherese, svedese e del Regno Unito condividono questa opinione, al pari della Commissione; inoltre, tale opinione è anche compatibile con la prima interpretazione suggerita dal giudice del rinvio ( 13 ).

B – Ulteriori considerazioni

26.

Posto che tutti gli elementi interpretativi puntano nella stessa direzione, risulta alquanto curioso che il giudice del rinvio abbia incontrato difficoltà nell’applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva ai fatti in esame. Tuttavia, sembra probabile che la giurisprudenza della Corte sia sfortunatamente stata interpretata scorrettamente nella pratica. Infatti, sia la Team4 Travel sia il governo polacco si fondano sulla giurisprudenza della Corte per sostenere tesi opposte.

27.

La Team4 Travel fa valere che la Corte ha dichiarato, in relazione ad una pratica commerciale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, ma che non compare sulla lista nera, che «tale pratica può essere considerata come sleale, ed essere quindi vietata, solo in esito ad un’analisi specifica, segnatamente alla luce dei criteri stabiliti dagli artt. 5‑9 della direttiva» ( 14 ). Tuttavia, non considero che tale passo sia rilevante nella fattispecie in esame, in quanto concerne il requisito di una valutazione individuale di una pratica commerciale contestata ai sensi della direttiva; un requisito che – come non è controverso – si applica all’articolo 6. Per contro, la Corte non ha spiegato in quel punto la correlazione tra l’articolo 5 della direttiva, da un lato, e gli articoli da 6 a 9, dall’altro lato, che rappresenta il punto su cui verte il presente procedimento. Per lo stesso motivo, contrariamente all’opinione espressa dal governo polacco e dalla Team4 Travel, non è rilevante per la fattispecie in esame che la Corte abbia in precedenza dichiarato che «occorre parimenti verificare se la pratica in questione sia contraria alle norme della diligenza professionale, ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva» ( 15 ). Infatti, tale affermazione riguarda il rapporto tra l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e non quello tra l’articolo 5 e gli articoli da 6 a 9.

28.

Inoltre, l’approccio proposto dal governo polacco, secondo il quale «è possibile», nel caso di pratiche ingannevoli, esaminare separatamente il criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, non può essere accolto. Una tale libertà sarebbe infatti contraria all’obiettivo perseguito dalla direttiva, vale a dire ottenere in tutti gli Stati membri lo stesso alto livello di tutela del consumatore sopra menzionato.

29.

Tuttavia, il fatto che la direttiva non garantisca la libertà di subordinare l’applicazione dell’articolo 6 a criteri supplementari non significa che non resti qualche margine di manovra. Come sottolineato dal governo svedese, la direttiva non vieta ad un giudice nazionale di stabilire, caso per caso, in primo luogo se una pratica commerciale contestata possa essere qualificata come «ingannevole» o «aggressiva», ai sensi degli articoli da 6 a 9 della direttiva, e in caso contrario, in secondo luogo, se siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La direttiva sembra infatti favorire un approccio dall’alto verso il basso, ovvero una valutazione che comincia con la lista nera, seguita dalle disposizioni sulle pratiche ingannevoli o aggressive, e termina con la norma generale. Se da una delle prime fasi emerge l’esistenza di una pratica commerciale sleale, non occorrerà passare alla fase successiva, in quanto la pratica contestata sarebbe considerata sleale in ogni caso.

30.

Infine, sono consapevole del fatto che, da un lato, i due giudici di grado inferiore investiti del procedimento in Austria si sono pronunciati in favore della Team4 Travel ( 16 ) e, d’altro canto, che, a giudizio del giudice del rinvio, anche un giudice tedesco ha «esaminato il criterio della mancanza di diligenza specialistica nonostante fosse accertata l’esistenza di un rischio di ingannare i consumatori» ( 17 ). Tuttavia, in base alle osservazioni che precedono, rimango della stessa opinione circa l’approccio corretto nella fattispecie in esame.

IV – Conclusione

31.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere all’Oberster Gerichtshof (Austria) come segue:

L’articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, se una pratica commerciale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, non è rilevante che siano soddisfatti anche i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e/o all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

( 3 ) V., a questo riguardo, la sentenza del 23 aprile 2009, VTB‑VAB e Galatea (C-261/07 e C-299/07, Racc. pag. I-2949, punti da 53 a 56); la sentenza del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, Racc. pag. I-217, punti da 42 a 45), e la sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08, Racc. pag. I-10909, punti da 31 a 34).

( 4 ) V. articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, in combinato disposto con il considerando 17 della medesima.

( 5 ) V. sentenza Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, cit. (punto 33).

( 6 ) La maggior parte delle varie versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva contiene un espressione analoga a «in particolare». Tuttavia, la versione svedese omette il termine «in particolare», stabilendo semplicemente che «[a]ffärsmetoder skall anses otillbörliga om de a) är vilseledande enligt artiklarna 6 och 7, eller b) aggressiva enligt artiklarna 8 och 9».

( 7 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) COM(2003) 356 def.

( 8 ) Il punto 56 della relazione che accompagna la proposta di direttiva – a cui il governo polacco si riferisce al punto 12 delle sue osservazioni a sostegno della sua tesi – dispone che «una pratica commerciale di cui sia accertato il carattere “ingannevole” o “aggressivo”sarà automaticamente sleale, senza alcun ulteriore riferimento alle condizioni di cui all’articolo 5». La relazione continua affermando, al punto 57, che «[t]rarre in inganno un consumatore o trattarlo in modo aggressivo costituiscono di per sé un modo di falsare il comportamento del consumatore piuttosto che l’esercizio di un’influenza lecita e pertanto tali pratiche sono di per sé contrarie agli obblighi di diligenza professionale. Una condotta che effettivamente induce in errore, molesta, influenza indebitamente o esercita una coercizione violerà sempre gli obblighi di diligenza professionale e limiterà considerevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione con cognizione di causa. Per questo motivo le suddette norme non fanno riferimento esplicitamente al criterio della diligenza professionale o al concetto di “alterazione” contenuto nella definizione difalsare in misura rilevante”». Infine, al punto 58 si ribadisce che «[q]ueste categorie specifiche non pregiudicano l’autonoma operatività del divieto generale, che continuerà a funzionare come una rete di sicurezza e costituirà pertanto uno strumento di valutazione del carattere leale di qualsiasi pratica commerciale presente o futura non ricompresa in una delle due tipologie chiave esplicitamente contemplate» (il corsivo è mio). Aggiungerei che la proposta di direttiva non è stata modificata su questo punto nel processo legislativo.

( 9 ) Sotto questo profilo, desidero sottolineare che, ai sensi dell’esplicito tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, tale disposizione è applicabile «anche se l’informazione [contenuta nella pratica commerciale] è di fatto corretta».

( 10 ) Allo stesso modo, nella sentenza del 18 ottobre 2012, Creative e a. (C‑428/11), interpretando la nozione di «falsa impressione», come usata al punto 31 della lista nera, la Corte, al punto 46 della sentenza, ha dichiarato che l’obiettivo della direttiva «non sarebbe conseguito se il punto 31 dell’allegato I [della direttiva] fosse interpretato nel senso che esso include un elemento di inganno, distinto dalle circostanze descritte nella seconda parte di tale disposizione» (v. anche i punti 26, 27 e 29 della sentenza, alla luce della quarta questione presentata in tale procedimento). È vero che, diversamente dalle pratiche elencate nella lista nera, le pratiche ingannevoli di cui all’articolo 6 richiedono una valutazione individuale di tutte le circostanze rilevanti. Tuttavia, ciò non impedisce che il ragionamento della Corte in questa situazione, sia rilevante, mutatis mutandis, anche riguardo all’articolo 6.

( 11 ) V. sentenza del 15 dicembre 2011, Inno (C‑126/11, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) Sentenza Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, cit. (punti 27 e 30 e la giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) Sino ad ora, la Corte ha avuto l’occasione di affrontare questo problema soltanto in modo indiretto. Nella sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič (C‑453/10), – in risposta ad una domanda circa l’influenza dell’accertamento di una pratica commerciale sleale sulla valutazione della correttezza e della validità di una clausola contrattuale, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) – essa ha dichiarato che la pratica in questione era ingannevole ai sensi dell’articolo 6 della direttiva e non è passata ad analizzare se si configurasse anche una violazione del dovere di diligenza professionale (v. punti 40, 41 e 43, e punto 2 del dispositivo del sentenza). Tuttavia, l’avvocato generale Trstenjak ha espresso in diverse occasioni un’opinione simile alla mia (v. le sue conclusioni per le sentenze VTB‑VAB e Galatea, paragrafi 78 e 79; Plus Warenhandelsgesellschaft, paragrafi 73 e 74; Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, paragrafi 65 e 66; e Pereničová e Perenič, paragrafi da 104 a 107).

( 14 ) Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, cit. (punto 43).

( 15 ) Ibidem, punto 46.

( 16 ) Aggiungerei che le motivazioni dei due giudici sembrano differire tra loro. Infatti, risulta che il motivo principale per il quale il Landesgericht ha negato l’applicazione di provvedimenti provvisori era che esso ha ritenuto accurata l’affermazione di esclusività. Sembra dunque che soltanto la decisione adottata dall’Oberlandesgericht Innsbruck si fondi sull’accertamento che la Team4 Travel non ha violato il suo dovere di diligenza professionale.

( 17 ) Decisione dell’Oberlandesgericht Jena (Corte regionale di Jena) (Germania) dell’8 luglio 2009, NJOZ [2010] 1216. Tuttavia, non concordo con l’interpretazione data a tale sentenza dal giudice del rinvio, in quanto essa sembra riferirsi solo al punto se siano soddisfatte le condizioni richieste per accertare la configurazione di una pratica ingannevole e il relativo onere della prova. Inoltre, l’Oberlandesgericht Jena sottolinea esplicitamente che la direttiva evidentemente non sembra essere stata trasposta in diritto tedesco.

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