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Document 62011CA0366

Causa C-366/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 maggio 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione nel settore dell’acqua — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione e notifica alla Commissione — Assenza — Informazione e consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione)

GU C 200 del 7.7.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 maggio 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-366/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione nel settore dell’acqua - Piani di gestione dei bacini idrografici - Pubblicazione e notifica alla Commissione - Assenza - Informazione e consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione)

2012/C 200/08

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro i termini impartiti delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Omessa elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici a norma degli articoli 13, paragrafo 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva — Procedura di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di detti piani — Assenza

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, l’insieme dei piani di gestione dei distretti idrografici sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia per i distretti idrografici internazionali, e non avendo trasmesso alla Commissione europea, entro il termine prescritto, una copia di detti piani, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e, inoltre, non avendo avviato, entro il termine prescritto, l’insieme delle procedure di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


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