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Document 62011CA0322

Causa C-322/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da K (Rinvio pregiudiziale — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria di uno Stato membro che esclude la deducibilità delle perdite derivanti dalla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro dai ricavi derivanti dalla cessione di valori mobili nello Stato membro di imposizione)

GU C 9 del 11.1.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da K

(Causa C-322/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Normativa tributaria di uno Stato membro che esclude la deducibilità delle perdite derivanti dalla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro dai ricavi derivanti dalla cessione di valori mobili nello Stato membro di imposizione)

2014/C 9/03

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

K

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Legislazione fiscale nazionale che non permette ad una persona illimitatamente soggetto passivo di imposta di dedurre la perdita relativa alla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro, dal guadagno proveniente dalla cessione di titoli nello Stato membro dell’imposizione.

Dispositivo

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE non ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto nel procedimento principale, che non consenta ad un contribuente, residente nello Stato membro medesimo e ivi soggetto alle imposte sui redditi in via principale, di portare in deduzione le perdite risultanti dalla cessione di un immobile situato in un altro Stato membro dai redditi mobiliari imponibili nel primo Stato membro, laddove ciò sarebbe stato possibile, in presenza di talune condizioni, qualora l’immobile fosse stato situato nel primo Stato membro.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011


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