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Document 62011CA0072

    Causa C-72/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Art. 7, nn. 3 e 4 — Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran — Nozione di «messa a disposizione indiretta» di «una risorsa economica» a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di «elusione» del divieto di messa a disposizione]

    GU C 49 del 18.2.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/13


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

    (Causa C-72/11) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Art. 7, nn. 3 e 4 - Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran - Nozione di «messa a disposizione indiretta» di «una risorsa economica» a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento - Nozione di «elusione» del divieto di messa a disposizione)

    2012/C 49/21

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Imputati nella causa principale

    Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1) — Fornitura di un’apparecchiatura citata all’allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007, in uno stato inutilizzabile, a una persona giuridica iraniana non citata negli allegati IV e V di tale regolamento — Apparecchiatura asseritamente destinata a una produzione successiva a favore di un’entità citata nei due suddetti allegati — Portata del divieto di mettere a disposizione risorse economiche a favore delle persone di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di «messa a disposizione indiretta» — Simultanea applicabilità delle disposizioni che vietano la messa a disposizione delle risorse economiche, da un lato, e l’elusione di tale divieto, dall’altro

    Dispositivo

    1)

    L’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.

    2)

    L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:

    comprende le attività che, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest’ultima disposizione;

    i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un’attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità.


    (1)  GU C 252 del 27.8.2011.


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