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Document 62010TN0483
Case T-483/10: Action brought on 8 October 2010 — The Pukka Luggage Company v OHIM — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)
Causa T-483/10: Ricorso proposto l’ 8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)
Causa T-483/10: Ricorso proposto l’ 8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)
GU C 328 del 4.12.2010, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/50 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)
(Causa T-483/10)
()
2010/C 328/78
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pukka Luggage Company Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2010 nel procedimento R 1175/2008-4; |
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in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che dichiara che l’opposizione dev’essere accolta rispetto a «bagaglio»; |
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o, in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’opposizione dev’essere accolta rispetto a «valigette rigide, trolley rigidi»; |
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condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PUKKA», per prodotti della classe 18 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4061545.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo spagnolo registrato n. 1570450 «PUKAS», per prodotti della classe 18; il marchio figurativo comunitario registrato n. 19802 «PUKAS», per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 39.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare la somiglianza dei prodotti e la somiglianza tra il marchio contestato e il marchio anteriore.