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Document 62010TN0483

    Causa T-483/10: Ricorso proposto l’ 8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

    GU C 328 del 4.12.2010, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 328/50


    Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

    (Causa T-483/10)

    ()

    2010/C 328/78

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Pukka Luggage Company Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2010 nel procedimento R 1175/2008-4;

    in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che dichiara che l’opposizione dev’essere accolta rispetto a «bagaglio»;

    o, in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’opposizione dev’essere accolta rispetto a «valigette rigide, trolley rigidi»;

    condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PUKKA», per prodotti della classe 18 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4061545.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo spagnolo registrato n. 1570450 «PUKAS», per prodotti della classe 18; il marchio figurativo comunitario registrato n. 19802 «PUKAS», per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 39.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare la somiglianza dei prodotti e la somiglianza tra il marchio contestato e il marchio anteriore.


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