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Document 62010TN0439

Causa T-439/10: Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Fulmen/Consiglio

GU C 328 del 4.12.2010, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/34


Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Fulmen/Consiglio

(Causa T-439/10)

()

2010/C 328/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fulmen (Teheran, Iran) (rappresentante: A. Kronshagen, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 11, sezione I B, dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e la decisione del Consiglio 26 luglio 2010 nei limiti in cui si riferiscono alla ricorrente.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1) che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e avente lo scopo di ostacolare la proliferazione nucleare, nei limiti in cui il nome della ricorrente è incluso nell’elenco delle persone, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tali disposizioni.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente osserva che la decisione impugnata del Consiglio dovrebbe essere annullata, dal momento che nessuna decisione rilevante di un’autorità competente giustificava, al momento della sua adozione, l’inclusione della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni collegate al programma nucleare e balistico iraniano.

La ricorrente fa inoltre valere una violazione delle garanzie procedurali in quanto i suoi diritti della difesa e il suo diritto a un processo equo sarebbero stati violati, poiché:

il Consiglio non avrebbe motivato in maniera sufficiente la sua decisione di inserire il nome della ricorrente nell'elenco controverso;

la decisione del Consiglio non sarebbe stata preceduta da una comunicazione degli elementi a carico della parte ricorrente, e

la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a tali elementi.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


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