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Document 62010TN0421

    Causa T-421/10: Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)

    GU C 301 del 6.11.2010, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/61


    Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)

    (Causa T-421/10)

    ()

    2010/C 301/98

    Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: E. Sánchez-Quiñones González, abogado)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 19 luglio 2010 nel procedimento R 1804/2008-4;

    Ordinare che si proceda alla registrazione del marchio 5635867 ROSALIA DE CASTRO per le classi 32, 33 e 35, e

    condannare il convenuto alle spese, annullando la condanna alle spese del ricorso a carico della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «ROSALIA DE CASTRO» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 35.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: sig.ra Constantina Sotelo Ares.

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo spagnolo «ROSALIA» per prodotti e servizi della classe 33.

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell’opposizione.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


    (1)  Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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