This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010TN0421
Case T-421/10: Action brought on 20 September 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana v OHIM — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
Causa T-421/10: Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
Causa T-421/10: Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
GU C 301 del 6.11.2010, p. 61–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/61 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
(Causa T-421/10)
()
2010/C 301/98
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: E. Sánchez-Quiñones González, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 19 luglio 2010 nel procedimento R 1804/2008-4; |
— |
Ordinare che si proceda alla registrazione del marchio 5635867 ROSALIA DE CASTRO per le classi 32, 33 e 35, e |
— |
condannare il convenuto alle spese, annullando la condanna alle spese del ricorso a carico della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «ROSALIA DE CASTRO» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: sig.ra Constantina Sotelo Ares.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo spagnolo «ROSALIA» per prodotti e servizi della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell’opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).