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Document 62010TN0396
Case T-396/10: Action brought on 8 September 2010 — Zucchetti Rubinetteria v Commission
Causa T-396/10: Ricorso presentato l’ 8 settembre 2010 — Zucchetti Rubinetteria/Commissione
Causa T-396/10: Ricorso presentato l’ 8 settembre 2010 — Zucchetti Rubinetteria/Commissione
GU C 301 del 6.11.2010, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/51 |
Ricorso presentato l’8 settembre 2010 — Zucchetti Rubinetteria/Commissione
(Causa T-396/10)
()
2010/C 301/81
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (Gozzano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, avvocato, P. Ziotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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In via principale, annullare la Decisione impugnata. |
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In via di subordine, estinguere o ridurre l’ammontare dell’ammenda inflitta. |
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In ulteriore subordine, ridurre l’ammenda accogliendo la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui al punto 29 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. |
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In ogni caso, con la condanna della Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione nel presente procedimento è la stessa della causa T-368/10, rubinetteria Cisal/Commissione.
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in questa causa. In particolare, la ricorrente fa valere che i prodotti considerati dalla decisione appartengono a tre mercati diversi e Zucchetti è presente solo nel mercato dei rubinetti, e che la Decisione della Commissione non procede ad una previa identificazione del mercato rilevante. La Decisone sarebbe anche carente sotto il profilo dell’analisi dell’estensione geografica del mercato nonché sotto il profilo degli effetti che l’intesa avrebbe prodotto sulle condizioni di funzionamento del mercato.
La ricorrente aggiunge che la ricostruzione degli accordi e/o delle pratiche concordate che ha condotto la Commissione ad addebitare alla ricorrente una violazione unica, complessa e continuata dell’art. 101 TFUE per effetto del solo comportamento collusivo in Italia sarebbe viziata e difetta di motivazione mancando ogni dimostrazione della consapevolezza della ricorrente dei comportamenti illeciti posti in essere dalle altre imprese asseritamente partecipanti al cartello.