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Document 62010TN0368

Causa T-368/10: Ricorso presentato il 3 settembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commissione

GU C 288 del 23.10.2010, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/61


Ricorso presentato il 3 settembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commissione

(Causa T-368/10)

()

(2010/C 288/110)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rubinetteria Cisal SpA (Alzo Frazione di Pella, Italia) (rappresentante: M. Pinnarò, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione C(2010) 4185 del 23 giugno 2010.

In subordine ridurre la sanzione ad una somma più appropriata nel caso in cui la Corte non annulli l’ammenda inflitta.

Ordinare alla Commissione di pagare i costi legali.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-364/10, Duravit e. a./Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

I.   Violazione ed erronea applicazione degli artt. 101 TFUE e 53 SEE.

Si afferma a questo riguardo che la decisione, nella parte in cui riguarda Cisal, è assolutamente erronea, non avendo Cisal partecipato (anche inconsapevolmente) ad un cartello, essendosi limitata a scambiare informazioni commerciali non sensibili, non riservate e (nella quasi totalità dei casi), successive alle scelte operate in autonomia e già diffuse sul mercato.

II.   Violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di considerare che il ruolo, il coinvolgimento, la responsabilità, i vantaggi, et cetera, riferibili a ciascun produttore sono considerevolmente diversi tra loro. In concreto, la convenuta non fa differenze e non spiega perché a Cisal debba essere applicato il massimo della pena, visto che essa: i) è rimasta estranea ad una delle due associazioni (Michelangelo); ii) non ha mai avuto contatti bilaterali; iii) non ha fatto parte di riunioni nelle quali venivano in esame tutti e tre i prodotti (ma solo rubinetteria e articoli in ceramica); iv) ha avuto da sempre una quota non significativa del mercato.

Per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto e accertare l’impatto concreto sul mercato della violazione e l’estensione del mercato geografico rilevante, e tenere conto dell’effettiva capacità economica della Cisal di falsare la concorrenza e del suo peso specifico.

La ricorrente fa anche valere l’erronea base di calcolo che sarebbe stata utilizzata nella quantificazione dell’ammenda, nonché la mancata considerazione di circostanze attenuanti.


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