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Document 62010TN0361
Case T-361/10 P: Appeal brought on 25 August 2010 by the European Commission against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on 15 June 2010 in Case F-35/08 Pachtitis v Commission
Causa T-361/10 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 15 giugno 2010 , causa F-35/08, Pachtitis/Commissione
Causa T-361/10 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 15 giugno 2010 , causa F-35/08, Pachtitis/Commissione
GU C 301 del 6.11.2010, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/33 |
Impugnazione proposta il 25 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione
(Causa T-361/10 P)
()
2010/C 301/57
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e I. Chatzigiannis)
Altra parte nel procedimento: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia), sostenuto dal garante europeo della protezione dei dati
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione; |
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rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per l’esame degli altri motivi di annullamento; |
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condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione e del giudizio di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione, che ha annullato le decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 31 maggio 2007 e del 6 dicembre 2007, con cui il sig. Pachtitis è stato escluso dalla lista dei 110 candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle prove di preselezione del concorso generale EPSO/AD/77/06, e che ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.
A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce i seguenti motivi di annullamento:
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violazione degli artt. 1, 5 e 7 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
— |
violazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 2 della decisione 2002/620/CE (1) e dell’art. 1 della decisione 2002/621/CE (2), relative all’istituzione dell’Ufficio europeo di selezione del personale; |
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violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze. |
(1) 2002/620/CE: decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee Dichiarazione dell'Ufficio del Parlamento europeo (GU L 197 del 26 luglio 2002, pagg. 53-55).
(2) 2002/621/CE: decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pagg. 56-59).