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Document 62010TN0361

Causa T-361/10 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 15 giugno 2010 , causa F-35/08, Pachtitis/Commissione

GU C 301 del 6.11.2010, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/33


Impugnazione proposta il 25 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione

(Causa T-361/10 P)

()

2010/C 301/57

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e I. Chatzigiannis)

Altra parte nel procedimento: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia), sostenuto dal garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per l’esame degli altri motivi di annullamento;

condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione e del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione, che ha annullato le decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 31 maggio 2007 e del 6 dicembre 2007, con cui il sig. Pachtitis è stato escluso dalla lista dei 110 candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle prove di preselezione del concorso generale EPSO/AD/77/06, e che ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.

A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce i seguenti motivi di annullamento:

violazione degli artt. 1, 5 e 7 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

violazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 2 della decisione 2002/620/CE (1) e dell’art. 1 della decisione 2002/621/CE (2), relative all’istituzione dell’Ufficio europeo di selezione del personale;

violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze.


(1)  2002/620/CE: decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee Dichiarazione dell'Ufficio del Parlamento europeo (GU L 197 del 26 luglio 2002, pagg. 53-55).

(2)  2002/621/CE: decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pagg. 56-59).


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