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Document 62010TN0359
Case T-359/10: Action brought on 25 August 2010 — Ecologistas en Acción — CODA v Commission
Causa T-359/10: Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione
Causa T-359/10: Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione
GU C 288 del 23.10.2010, p. 57–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/57 |
Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione
(Causa T-359/10)
()
(2010/C 288/105)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (rappresentante: avv. J. Ramos Segarra)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea 30 giugno 2010 di negare l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente nel procedimento GESTDEM 2010/957 e dichiarare il diritto della ricorrente alle informazioni di cui ai seguenti documenti:
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— |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’associazione ricorrente nella presente causa impugna la decisione recante rigetto della sua domanda di accesso a determinati documenti presentati dalla Spagna nell’ambito dell’indagine sul fascicolo EU-PILOT-ENVI 72409, riguardante l’esecuzione del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (Piano speciale di protezione e di riforma interna) (PEPRI) per il quartiere del Cabanyal della città di Valencia, approvato dal Ayuntamento de Valencia (giunta di Valencia) e dalla Generalidad valenciana (governo autonomo della regione di Valencia).
A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1367/2006. (1)
A tal proposito afferma che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, non esistono procedimenti giudiziari interni che risultino chiaramente connessi con il procedimento avviato dalla Commissione. I procedimenti giudiziari cui allude la convenuta riguardano la violazione di norme interne, che non sono rivolte a disciplinare nessun aspetto del medio ambiente, né si riferiscono all’applicazione della valutazione di impatto ambientale.
La ricorrente sostiene altresì che, in ogni caso, la divulgazione delle informazioni richieste non può incidere negativamente sulla protezione del medio ambiente, cui tali informazioni si riferiscono.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).