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Document 62010TN0334

Causa T-334/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Leifheit/UAMI-Vermop Salmon (Twist System)

GU C 288 del 23.10.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/45


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Leifheit/UAMI-Vermop Salmon (Twist System)

(Causa T-334/10)

()

(2010/C 288/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 maggio 2010, procedimenti riuniti R 924/2009-1 e R 1013/2009-1;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;

qualora la Vermop Salmon partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Twist System» per prodotti delle classi 7, 8 e 21.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Vermop Salmon GmbH.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «TWIX» per prodotti della classe 21 e il marchio denominativo «TWIXTER» per prodotti delle classi 9, 12, 21, 22 e 25.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso:accoglimento del ricorso della Vermop Salmon, diretto a respingere il marchio della ricorrente per ulteriori prodotti, e rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché la prima commissione di ricorso dell’UAMI non avrebbe esaminato se le prove dell’uso presentate dalla Vermop Salmon fossero sufficienti a dimostrare un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori, nonché violazione dell’art. 57, n. 2, prima e seconda frase, in combinato disposto con l’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che le prove dell’uso versate agli atti dalla Vermop Salmon non dimostrano un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero simili.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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