Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0169

    Causa T-169/10: Ricorso proposto il 14 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

    GU C 148 del 5.6.2010, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 148/49


    Ricorso proposto il 14 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

    (Causa T-169/10)

    2010/C 148/79

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Grupo Osborne S.A. (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, abogado)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industria Licorera Quezalteca S.A.

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2010, adottata nel procedimento R 223/2009-2, recante diniego alla registrazione del marchio comunitario n. 4769279 TORO XL per la classe 33;

    procedere, di conseguenza, alla registrazione del marchio comunitario n. 4769279 TORO XL per la classe 33 e

    condannare alle spese le controparti che si oppongano al presente ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «TORO XL» (richiesta di registrazione n. 4769279), per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 43.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Industria Licorera Quezalteca S.A.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario figurativo (n. 4027124) che contiene la menzione «XL», per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche).

    Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio.

    Motivi dedotti: Errata interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.


    Top