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Document 62010TN0151
Case T-151/10: Action brought on 1 April 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten NV v Commission
Causa T-151/10: Ricorso proposto il 1 °aprile 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione
Causa T-151/10: Ricorso proposto il 1 °aprile 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione
GU C 148 del 5.6.2010, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/43 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione
(Causa T-151/10)
2010/C 148/72
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Bank Nederlandse Gemeenten (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Drijber, advocaat)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009 (C(2009) 9963) nella parte in cui riguarda la valutazione della Commissione secondo cui la possibilità di prestiti offerta alle società edilizie dalla Bank Nederlandse Gemeenten NV contiene aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso della ricorrente è diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, (C(2009) 9963) def., relativa alla misura di aiuto E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — aiuti esistenti e progetti di aiuti speciali a società edilizie.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’aiuto controverso è in contrasto con l’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione, per giungere alla conclusione che i prestiti della ricorrente comporterebbero aiuti di Stato, si è basata su di una scorretta interpretazione delle condizioni dell’imputabilità.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’aiuto controverso è in contrasto con l’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione, per giungere alla conclusione che i prestiti da parte della ricorrente sono incompatibili con il mercato e che, di conseguenza, attribuiscono un vantaggio, si è basata su di una scorretta interpretazione dei fatti.
In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di motivazione e del principio di buona amministrazione e di diligenza poiché la Commissione, nonostante quanto addotto dalle autorità dei Paesi Bassi riguardo ai prestiti della ricorrente, ha ritenuto, senza procedere ad alcuna verifica, che tali prestiti costituissero un aiuto di Stato.