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Document 62010TN0150
Case T-150/10: Action brought on 26 March 2010 — Telefónica O2 Germany v OHIM — Loopia (LOOPIA)
Causa T-150/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)
Causa T-150/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)
GU C 148 del 5.6.2010, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/43 |
Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)
(Causa T-150/10)
2010/C 148/71
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loopia AB (Västeras, Svezia)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2010, procedimento R 1812/2008-1; e |
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condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LOOPIA» per servizi della classe 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOPY», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell’opposizione e accoglimento del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi interessati.