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Document 62010TN0150

    Causa T-150/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)

    GU C 148 del 5.6.2010, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 148/43


    Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)

    (Causa T-150/10)

    2010/C 148/71

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loopia AB (Västeras, Svezia)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2010, procedimento R 1812/2008-1; e

    condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LOOPIA» per servizi della classe 42

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOPY», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell’opposizione e accoglimento del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi interessati.


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