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Document 62010TN0136

    Causa T-136/10: Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — M/EMEA

    GU C 148 del 5.6.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 148/37


    Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — M/EMEA

    (Causa T-136/10)

    2010/C 148/63

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: M (rappresentanti: C. Thomann, Barrister e I. Khawaja, Solicitor)

    Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

    Conclusioni del ricorrente

    Condannare la convenuta al risarcimento, ai sensi dell’art. 340 TFUE, dei danni subiti dal ricorrente a causa di talune violazioni, con le modalità e nella misura che il Tribunale riterrà adeguate;

    condannare la convenuta al pagamento degli interessi sull’importo di tale risarcimento ad un tasso equivalente a quello applicato in forza dell’art. 35 A del Supreme Court Act del 1981 o nella misura che il Tribunale riterrà adeguata;

    condannare la convenuta alle spese;

    condannare la convenuta al pagamento di ogni altro importo aggiuntivo che il Tribunale riterrà adeguato.

    Motivi e principali argomenti

    Nella presente causa il ricorrente chiede al Tribunale di concedergli un risarcimento, ai sensi dell’art. 340 TFEU, per il danno da lui subito a seguito di un infortunio sul lavoro. Egli sostiene di aver subito lesioni a seguito della violazione da parte della convenuta di obblighi ad essa incombenti in veste di suo datore di lavoro.

    Il ricorrente invoca, tra l’altro, l’art. 6, n. 3, della direttiva 89/391/CEE (1), l’art. 15 dell’allegato I della direttiva 89/654/CEE (2) e l’art. 3 della direttiva 89/655/CEE (3) riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

    L’omessa osservanza da parte della convenuta di tali obblighi di sicurezza e salute relativamente alla valutazione e alla riduzione dei rischi, alla disponibilità dell’attrezzatura prescritta e di superfici libere sul luogo di lavoro costituisce una violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’United Kingdom Health and Safety Law, nonché del generale dovere di diligenza. Il ricorrente sostiene di aver subito lesioni personali, danni materiali e danni morali a seguito delle suddette violazioni e chiede di ottenerne il risarcimento.


    (1)  Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).

    (2)  Direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), (GU L 393, pag. 1).

    (3)  Direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), (GU L 393, pag. 13).


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