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Document 62010TN0110

Causa T-110/10: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2010 — Insula/Commissione

GU C 134 del 22.5.2010, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/40


Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — Insula/Commissione

(Causa T-110/10)

2010/C 134/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione di una somma di EUR 84 120 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 84 120;

dichiarare che occorre riunire la presente causa alla T-366/09, ai fini della fase scritta e orale del procedimento, per ragioni di connessione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, il ricorrente chiede al Tribunale di accertare che la nota di addebito del 28 gennaio 2010 — con cui la Commissione esige, a seguito di una relazione di verifica contabile dell’OLAF, il recupero degli anticipi versati al ricorrente — non è conforme alle clausole del contratto EL HIERRO (NNE5/2001/950) stipulato nel contesto del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione sull’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile.

Il ricorrente solleva due motivi.

Con il primo motivo, esso contesta l’esigibilità del credito preteso dalla Commissione a seguito della relazione di verifica contabile effettuata nel 2005.

Con il secondo motivo, esso fa valere che la Commissione, emettendo la nuova nota di addebito, viola i suoi obblighi contrattuali, i quali non le consentirebbero più di richiedere documenti giustificativi supplementari, sei anni dopo l’ultimo versamento effettuato a Insula e in assenza di notifica da parte della Commissione entro il termine impartito nel contratto.


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