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Document 62010TN0110
Case T-110/10: Action brought on 8 March 2010 — Insula v Commission
Causa T-110/10: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2010 — Insula/Commissione
Causa T-110/10: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2010 — Insula/Commissione
GU C 134 del 22.5.2010, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/40 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — Insula/Commissione
(Causa T-110/10)
2010/C 134/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione di una somma di EUR 84 120 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 84 120; |
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dichiarare che occorre riunire la presente causa alla T-366/09, ai fini della fase scritta e orale del procedimento, per ragioni di connessione; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, il ricorrente chiede al Tribunale di accertare che la nota di addebito del 28 gennaio 2010 — con cui la Commissione esige, a seguito di una relazione di verifica contabile dell’OLAF, il recupero degli anticipi versati al ricorrente — non è conforme alle clausole del contratto EL HIERRO (NNE5/2001/950) stipulato nel contesto del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione sull’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile.
Il ricorrente solleva due motivi.
Con il primo motivo, esso contesta l’esigibilità del credito preteso dalla Commissione a seguito della relazione di verifica contabile effettuata nel 2005.
Con il secondo motivo, esso fa valere che la Commissione, emettendo la nuova nota di addebito, viola i suoi obblighi contrattuali, i quali non le consentirebbero più di richiedere documenti giustificativi supplementari, sei anni dopo l’ultimo versamento effettuato a Insula e in assenza di notifica da parte della Commissione entro il termine impartito nel contratto.