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Document 62010TN0101

Causa T-101/10: Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Polonia/Commissione

GU C 113 del 1.5.2010, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/68


Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Polonia/Commissione

(Causa T-101/10)

2010/C 113/101

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2003, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (1), nella parte in cui riformula il tenore dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (2);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente rileva che la misura impugnata ha introdotto una differenziazione del coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005 di modo che tale coefficiente è stato fissato ad un importo di 0,25466 per i nuovi Stati membri, per contro ad un importo di 0,14911 per gli Stati della Comunità a quindici.

La ricorrente ha avanzato contro la misura impugnata i seguenti addebiti:

 

In primo luogo, la ricorrente ha eccepito l’incompetenza della Commissione e la violazione dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001 (3), che autorizzava la Commissione a fissare solo un unico coefficiente di uguale importo per tutta l’Unione. Ad avviso della ricorrente, le diverse versioni linguistiche del disposto del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono idealmente univoche e concordi in tal senso. In aggiunta la ricorrente sostiene che i principi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero non solo non possono creare una giustificazione per derogare all’interpretazione linguistica del regolamento (CE) n. 1260/2001, ma addirittura escludono una deroga siffatta. Secondo la ricorrente, l’unicità dei coefficienti costituirebbe infatti uno strumento essenziale di attuazione dei principi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

 

In secondo luogo, la ricorrente ha avanzato l’addebito della violazione del principio della ripresa immediata e completa dell’acquis communautaire da parte dei nuovi Stati membri. Secondo la ricorrente la misura contestata costituisce in realtà una misura transitoria che non ha fondamento nell’Atto di adesione del 2003 e negli atti adottati sulla sua base. La ricorrente invoca al riguardo l’art. 2 dell’Atto di adesione costituente il fondamento della ripresa, da parte della Repubblica di Polonia, dell’insieme dei diritti e degli obblighi risultanti dalla qualità di membro e quindi anche, secondo la ricorrente, del diritto di beneficiare dei pagamenti oltre il dovuto e dell’obbligo di copertura delle perdite nel mercato dello zucchero generate nelle passate campagne di commercializzazione.

 

In terzo luogo, la ricorrente fa valere l’addebito della violazione del principio di non discriminazione. Secondo la ricorrente l’unico criterio di differenziazione del coefficiente è la data di adesione degli Stati membri all’Unione europea. Essa sostiene che l’adesione dei nuovi Stati membri non può essere, di per sé, un criterio oggettivo che potrebbe giustificare la differenziazione introdotta, poiché le conseguenze dell’adesione sono state disciplinate in maniera esaustiva nell’Atto di adesione e negli atti adottati sul suo fondamento.

 

In quarto luogo, la ricorrente avanza l’addebito della violazione del principio di solidarietà. A suo avviso il principio di solidarietà tra i produttori rappresenta la base del principio dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e significa che le spese di finanziamento di tale mercato vanno sostenute congiuntamente da tutti i produttori, mentre la neutralità finanziaria è raggiunta non già a livello dei singoli Stati membri, ma a livello di tutta l’Unione, secondo criteri oggettivi. La differenziazione del coefficiente rispetto ai singoli Stati membri si risolve, secondo la ricorrente, in una ripartizione arbitraria, non proporzionale e non solidale delle spese di finanziamento del mercato dello zucchero.

 

In quinto luogo, la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 253 CE (attualmente art. 296, secondo comma, TFUE) a causa dell’insufficiente motivazione della misura contestata. La Commissione non ha indicato né le circostanze che avrebbero giustificato la differenziazione del coefficiente, né le finalità cui avrebbe potuto servire una differenziazione siffatta.


(1)  GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12)

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1)


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